Le regole di compensazione dell’IVA a partire dal 2010 diventano più severe e stringenti.
A tal proposito segnaliamo l’Articolo del Dott. Pagani che ne spiega la portata e l’ambito di applicazione sul sito www.legalefiscale.it
Le regole di compensazione dell’IVA a partire dal 2010 diventano più severe e stringenti.
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Studio Legale Miglietta si occupa di
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Avv. Palmira Miglietta
Tel. 011.56.23.208
Prorogato al 30 giugno il termine per usufruire del Bonus elettricità. Lo comunica l’ufficio stampa del comune di Torino.
Molto sinteticament il bonus prevede una riduzione direttamente in bolletta, sia per chi si trova in situazione di disagio economico, sia per chi utilizza apparecchiature elettromedicali in casa.
Il bonus si ottiene sulla base del valore ISEE.
Maggiori dettagli sul bonus e le modalità per ottenerlo a Torino qui
La disposizione ha comunque valore nazionale pertanto per le specifiche occorre rivolgersi al comune di residenza.
Con Determinazione Dirigenziale DH5/21 del 31 marzo 2009 è stata concessa una ulteriore proroga fino al 30/04/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze per le seguenti Misure:
1.1.2 “Insediamento giovani agricoltori” -
1.2.1 “Ammodernamento aziende agricole”
1.2.3 “Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli” Azione 1
1.2.1 P.A.R. “Ammodernamento aziende agricole”
1.2.3 P.A.R. “Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli”
Fonte: Federagriabruzzo
Misure adottate in data 9 aprile 2009.
1. per i lavoratori autonomi (anche del settore agricolo) la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e del premio delle assicurazioni contro infortuni e malattie professionali;
2. continuità dei pagamenti da parte degli enti previdenziali e assistenziali;
3. indennità di 800 euro mensili a tutti i titolari di attività commerciali, produttive, agricole, artigianali e simili, che hanno dovuto sospendere l’attività per gli eventi sismici. L’indennità viene riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 185 del 2008;
4. i farmacisti pubblici e privati potranno consegnare i medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, senza alcuna formalità, per garantire i trattamenti di patologie acute e croniche in atto al momento del terremoto;
5. rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito;
6. apertura di specifici conti correnti bancari sui quali versare i proventi delle donazioni ed atti di liberalità da impiegare a favore delle popolazioni colpite;
7. sospensione per due mesi dei temini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed allo scadere di tale periodo potranno essere seguite nuove sospensioni d’intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica ed il Commissario delegato;
8. contributo per l’autonoma sistemazione alle famiglie sfollate, fino ad un massimo di 400 euro mensili, con un contributo aggiuntivo di ulteriori 100 euro a favore dei soggetti di età superiore ai 65 anni o diversamente abili;
9. assicurata l’attività didattica nei territori sinistrati, con un rinvio ad un decreto del Ministro dell’istruzione che potrà adattare l’offerta formativa alle necessità degli alunni e del personale docente e non docente, sfollati. Si prevede, in ogni caso, la salvaguardia dell’anno scolastico in corso ai fini del rilascio dei titoli di studio, ancorché lo stesso possa avere durata inferiore a 200 giorni;
10. autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’emergenza, che giunge così a 100 milioni di euro;
11. impiego di 700 militari delle Forze armate per concorso in servizi di pattugliamento e antisciacallaggio svolti nelle zone terremotate dalle Forze di polizia.
Approfondimenti sui provvedimenti e sulla situazioni sul sito www.governo.it e più precisamente
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terremoto_abruzzo/
The general elections scheduled for July this year have been postponed to February next year.
Addressing a press conference in Khartoum on Thursday, the chairman of National Elections’ Commission, Mawlana Abel Alier, said citizens need more time to be educated on election-related issues.
He added that the commission also needs more time to ensure adequate preparations are made before polling day.
Fonte: http://www.sudanradio.org
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha deliberato oggi di prorogare fino al 31 maggio 2009 il divieto delle vendite allo scoperto in scadenza il 28 febbraio prossimo, mantenendo invariate le modalità del divieto.
Conformemente alla delibera del 29 gennaio u.s., la vendita di azioni di banche e di imprese di assicurazione o delle relative holding e la vendita di azioni di società oggetto di aumento di capitale, che siano quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate (cfr. l’elenco allegato), devono essere assistite sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione.
Per quanto riguarda, invece, tutte le altre azioni quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate la vendita deve essere assistita dalla sola disponibilità dei titoli.
La Commissione si riserva di riprendere in esame il provvedimento odierno prima della scadenza del 31 maggio p.v., qualora le condizioni di mercato e il contesto internazionale lo rendano opportuno. La Commissione intende, altresì, avviare una consultazione con il mercato sul tema della disciplina di trasparenza in materia di posizioni scoperte.
Il testo della delibera (n. 16813 del 26 febbraio 2009) è disponibile sul sito internet della Consob.
Fonte: www.consob.it – Comunicato stampa
Il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha prorogato al 31 maggio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli enti locali.
Fonte: http://www.interno.it
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2009
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 56 del 9 marzo 2009 il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che introduce alcune importanti novità nel programma Carta acquisti.
Tra le più rilevanti, la proroga al 30 aprile 2009 del termine per richiedere la carta senza perdere il diritto agli arretrati relativi al 2008, l’accreditamento delle somme dal bimestre corrente e non più dal successivo, l’incremento delle soglie di accesso al beneficio per tener conto dell’aumento dei prezzi, la cancellazione del requisito di incapienza, la possibilità di utilizzare la Carta per prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Di seguito il testo del decreto interministeriale
Decreto interministeriale del 27 febbraio 2009
11 marzo 2009 Fonte: http://www.lavoro.gov.it/
INPS Roma, 27 marzo 2009
D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
Ufficio Direzione Messaggio N. 006990
Oggetto: CIGO – applicazione dell’art. 6 L. 164/75 – ripresa dell’attività produttiva – proroghe trimestrali
Oggetto: CIGO – applicazione dell’art. 6 L. 164/75 – ripresa dell’attività produttiva – proroghe trimestrali.
Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all’adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l’autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti.
In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall’Istituto, valutano l’accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l’avvenuta ripresa dell’attività produttiva da parte della ditta richiedente.
A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa “riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell’attività produttiva dell’impresa” (di cui all’art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come affermato nella circolare dell’Istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio “è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale”.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005.
In secondo luogo risulta che, ai fini della concessione di proroghe dell’intervento CIGO successive ai primi tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell’attività produttiva da parte dell’impresa richiedente.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che “l’integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi “. In base al successivo comma 3 del medesimo art. 6, “qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”.
Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell’attività lavorativa può essere imposta all’impresa nell’ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell’ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all’impresa dei requisiti per accedere all’intervento medesimo. La ripresa dell’attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria.
Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce, infine, che l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione.
I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità.
Si chiarisce pertanto che, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.
I destinatari del presente messaggio avranno cura di portare a conoscenza delle Commissioni provinciali i suddetti chiarimenti.
Il Direttore Centrale
Ruggero Golino