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	<title>Proroga &#187; norme</title>
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		<title>Decreto Mille Proroghe 2009</title>
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		<comments>http://www.proroga.it/2009/04/ciao-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proroghiamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge 28 febbraio 2008, n. 31 &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria&#8221; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 &#8211; Supplemento ordinario n. 47 Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Legge 28 febbraio 2008, n. 31</p>
<h3>&#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni  legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria&#8221;</h3>
<p align="center"><span style="font-size: small;">pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> n. 51 del 29 febbraio 2008 &#8211; Supplemento ordinario n. 47<br />
Legge di conversione</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong> </strong> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<p align="center"><span style="font-size: small;">Art. 1.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> 1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007,  n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge  con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> 2. La presente legge entra in vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta  Ufficiale.</em> </span></p>
<p align="left">
<hr /><a name="decreto"><strong>Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione</strong></a></p>
<p align="center"><span style="font-size: small;">pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> n. 51 del 29 febbraio 2008- Supplemento ordinario n. 47</span></p>
<p align="center"><span style="font-size: small;">(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi</span></p>
<p align="left"><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Capo I<br />
PROROGHE DI TERMINI<br />
Sezione I<br />
Difesa<br />
<strong>Art. 1.</strong><br />
<em>Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"><em></em></span> <span style="font-size: small;"> 1. E&#8217; prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di  spesa  di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con   modificazioni,   dalla   legge  29 marzo  2007,  n.  38,  e  al decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una  spesa  mensile  nel  limite  di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti  in  bilancio nell&#8217;esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo  di  100 milioni di euro, a valere sull&#8217;autorizzazione di spesa  di  cui  all&#8217;articolo 1,  comma 1240,  della legge 27 dicembre 2006,   n.   296.   A   questi   fini,   su  richiesta  delle  citate amministrazioni, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze dispone il necessario   finanziamento,   nell&#8217;ambito   del  programma  &#8220;Missioni militari  di  pace&#8221;.  Il  Ministro  dell&#8217;economia  e delle finanze e&#8217; autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di  bilancio.  Alle  missioni  di  cui  al  presente comma si applica l&#8217;articolo 5  del  decreto-legge  28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.</span> <span style="font-size: small;"> 2.   Allo   scopo   di   consentire   la  necessaria  flessibilita&#8217; nell&#8217;utilizzo  delle risorse di cui all&#8217;articolo 1, comma 1240, della legge   27 dicembre  2006,  n.  296,  e&#8217;  istituito  nello  stato  di previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  <em> missione &#8220;Difesa  e  sicurezza  del  territorio&#8221; </em>,  il  programma &#8220;Missioni militari  di  pace&#8221;,  <em> nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa </em> correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali  di  pace.  In  relazione  alle specifiche esigenze da finanziare,   il   Ministro  della  difesa,  con  propri  decreti  da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell&#8217;economia e  delle  finanze, e&#8217; autorizzato a disporre le necessarie variazioni di  bilancio  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa, <em> a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 2.</strong><br />
<em>Proroga di termini in materia di difesa</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  All&#8217;articolo 26,  comma 1,  del  decreto  legislativo 5 ottobre 2000,  n.  298,  le parole: &#8220;al 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;al 2008&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  All&#8217;articolo 31,  comma 14,  del  decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  298, le parole: &#8220;Sino all&#8217;anno 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: <em> &#8220;Sino all&#8217;anno 2016&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> 3. All&#8217;articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,  le parole: &#8220;fino all&#8217;anno 2009&#8243; sono sostituite dalle seguenti: <em> &#8220;fino all&#8217;anno 2015&#8243;.   3-bis.  All&#8217;articolo 7,  comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  165,  le parole: &#8220;10 anni&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;11 anni&#8221;.   3-ter.  Dall&#8217;attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   4.  Le  unita&#8217;  produttive  e  industriali  di cui all&#8217;articolo 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, gestite unitariamente   dall&#8217;Agenzia   Industrie  Difesa  anche  mediante  la costituzione  di societa&#8217; di servizi nell&#8217;ambito delle disponibilita&#8217; esistenti,  sono  soggette  a  chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009,  non  abbiano raggiunto la capacita&#8217; di operare secondo criteri di economica gestione.   4-bis.  Al  decreto  legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) all&#8217;articolo 51,  comma 2,  lettera a),  la  parola: &#8220;2010&#8243; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;2015&#8243;;<br />
b) all&#8217;articolo 52,  comma 5,  lettera a),  la  parola: &#8220;2010&#8243; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;2015&#8243;;<br />
c) all&#8217;articolo 53,  comma 2,  la  parola:  &#8220;2008&#8243;  e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;2012&#8243;;<br />
d) alla  nota  [5]  dell&#8217;allegata Tabella 1, la parola: &#8220;2011&#8243; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;2015&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione II<br />
Beni culturali e turismo<br />
<strong>Art. 3.</strong><br />
<em>Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture                    ricettive turistico-alberghiere</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. Il termine stabilito dall&#8217;articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio   2007,   n.   17,   per  completare  l&#8217;adeguamento  alle disposizioni   di   prevenzione  incendi  delle  strutture  ricettive turistico-alberghiere  con  oltre 25 posti letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore del decreto del Ministro dell&#8217;interno in data 9 aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del 20 maggio 1994, e&#8217; prorogato al 30 giugno 2008.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma 1 si applica alle strutture  ricettive  per  le  quali  sia  stato presentato, entro il 30 giugno   2005,   al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco competente   per   territorio,   il   progetto   di  adeguamento  per l&#8217;acquisizione del parere di conformita&#8217; previsto dall&#8217;articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis.  Per  le  strutture  che  in  occasione  di  rinnovo del certificato   di   prevenzione   incendi   abbiano   avuto  ulteriori prescrizioni  che  comportano  per  la  loro  realizzazione una spesa superiore  a 100.000 euro, il termine per effettuare l&#8217;adeguamento e&#8217; fissato al 30 giugno 2009. </em></span> <span style="font-size: small;"> <strong></strong></span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 4.</strong><br />
<em>Contributi  per  l&#8217;eliminazione  delle  barriere  architettoniche nei                       locali aperti al pubblico</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"><em></em></span> <span style="font-size: small;"> 1. All&#8217;articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le   parole:  &#8220;entro  il  31 dicembre  2007&#8243;  sono  sostituite  dalle seguenti: &#8220;entro il 31 dicembre 2008&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> <strong></strong></span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 5.</strong><br />
<em>Proroga   termini   in  materia  di  beni  e  attivita&#8217;  culturali </em> e              disposizioni in materia di diritto d&#8217;autore</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  I  termini  di  durata  degli  organi  di cui agli articoli 12, comma 5,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,  e  successive  modificazioni, e di cui all&#8217;articolo 4, comma 3, del  decreto  legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.  I  consiglieri  di  amministrazione delle fondazioni di diritto  privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, possono essere  riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuita&#8217;.   2.  All&#8217;articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  le  parole:  &#8220;entro  il 28 febbraio 2008&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;entro il 30 aprile 2008&#8243;.   2-bis.  Il  termine  per  l&#8217;eventuale trasformazione in soggetto di diritto  privato dell&#8217;Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell&#8217;allegato  A  annesso  alla  legge  24 dicembre  2007, n. 244, e&#8217; prorogato al 31 dicembre 2008.   2-ter.  Al  comma 1  dell&#8217;articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e&#8217;  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: &#8220;Per i sistemi  di  videoregistrazione  da  remoto  il  compenso  di  cui al presente  comma e&#8217;  dovuto  dal soggetto che presta il servizio ed e&#8217; commisurato  alla  remunerazione  ottenuta  per  la  prestazione  del servizio stesso&#8221;.   2-quater.  Al  primo  periodo  del comma 2 dell&#8217;articolo 71-septies della  legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: &#8220;e&#8217; determinato&#8221; sono   inserite   le   seguenti:  &#8220;,  nel  rispetto  della  normativa comunitaria  e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,&#8221; e dopo  le  parole:  &#8220;e  le  attivita&#8217;  culturali,&#8221;  sono  inserite  le seguenti: &#8220;da adottare entro il 31 dicembre 2008&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione III<br />
Lavoro e previdenza<br />
<strong> Art. 6.</strong><br />
<em>Proroghe in materia previdenziale</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. In attesa dell&#8217;intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su &#8220;Previdenza,  lavoro  e  competitivita&#8217;  per  l&#8217;equita&#8217; e la crescita sostenibili&#8221;   del   23 luglio  2007  e  dai  relativi  provvedimenti attuativi  e  della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di  un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell&#8217;Istituto  nazionale della previdenza    sociale    (INPS),    dell&#8217;Istituto    nazionale    per l&#8217;assicurazione    contro   gli   infortuni   sul   lavoro   (INAIL), dell&#8217;Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti dell&#8217;amministrazione  pubblica (INPDAP) e dell&#8217;Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e&#8217; prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.</span> <span style="font-size: small;"> 2. (Soppresso).</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis.  L&#8217;efficacia  delle  disposizioni di cui all&#8217;articolo 18 della  legge  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti   del   prestatore  di  lavoro  nelle  condizioni  previste dall&#8217;articolo 4,  comma 2,  della  legge  11 maggio  1990, n. 108, e&#8217; comunque  prorogata  fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo. </em></span> <span style="font-size: small;"> <strong> </strong></span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 6</strong>-bis.<br />
Proroghe in materia di ammortizzatori sociali</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Al comma 7 dell&#8217;articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:<br />
a) al  primo  periodo,  le  parole: &#8220;Per gli anni 2004-2007&#8243; sono sostituite  dalle  seguenti: &#8220;Per gli anni 2004-2009&#8243; e le parole: &#8220;, nel limite massimo di 350 unita&#8221; sono soppresse;<br />
b) al  secondo  periodo,  le parole: &#8220;e per la durata di 48 mesi&#8221; sono  sostituite  dalle  seguenti:  &#8220;, per la durata di 66 mesi dalla data  di  decorrenza  del  licenziamento  e nel limite di 400 unita&#8217;, calcolato come media del periodo&#8221;.   2.  Al  comma 8  dell&#8217;articolo 41  della legge 27 dicembre 2002, n. 289,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:<br />
a) dopo  le parole: &#8220;e 2007,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;nonche&#8217; di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,&#8221;;<br />
b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  &#8220;,  la  cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e&#8217; incrementata di pari importo&#8221;.   3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro  a decorrere dall&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell&#8217;ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero. </em></span> <span style="font-size: small;"> <strong></strong></span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 6</strong>-ter.<br />
Regolarizzazione  e  versamenti  per i territori colpiti dagli eventi                      sismici del 31 ottobre 2002</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  I  termini  previsti  dalle  ordinanze  del  Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  3344  del  19 marzo  2004,  n. 3354 del 7 maggio  2004,  n.  3496  del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006  e  n.  3559  del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008  per  tutti  i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori  maggiormente  colpiti  dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002  e  individuati con i decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 2.  All&#8217;onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in 48,8 milioni   di   euro   per   l&#8217;anno   2008,   si   provvede  a  valere sull&#8217;autorizzazione  di  spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007,  n.  244. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell&#8217;adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui all&#8217;articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti emanati, ai sensi dell&#8217;articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del  1978,  prima  dell&#8217;entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alla  Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 6</strong>-quater.<br />
Contributi  in  favore di enti e organismi operanti nel settore della                                musica</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Allo  scopo  di garantire la continuita&#8217; delle attivita&#8217; di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica,  che  versano  in  condizioni  di difficolta&#8217; finanziaria, e&#8217; assegnato  a tali enti per l&#8217;anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali, di concerto  con  il  Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanare entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  sono individuati gli enti e gli organismi  di  cui  al  comma 1  e  sono  definite  le  modalita&#8217;  di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.   3.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del presente articolo, pari a   5   milioni  di  euro  per  l&#8217;anno  2008,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di parte corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  3  milioni  di euro, l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 7.</strong><br />
<em>Disposizioni  in  materia  di  lavoro  non  regolare  e  di  societa&#8217; cooperative</em>,  nonche&#8217;  in  materia  di contrattazione collettiva e in materia  di  contratti  integrativi  del  personale  delle fondazioni                          lirico-sinfoniche.</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Il  termine  per  la  notifica  dei  provvedimenti sanzionatori amministrativi  di  cui  all&#8217;articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,  n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e&#8217; prorogato al 30 giugno 2008.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  All&#8217;articolo 1,  comma 1192,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,  le  parole:  &#8220;entro il 30 settembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;entro il 30 settembre 2008&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis. All&#8217;articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole:  &#8220;entro  e  non  oltre  il 30 aprile 2007&#8243; sono sostituite  dalle seguenti: &#8220;entro e non oltre il 30 settembre 2008&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> 3.  Il  Comitato  per  l&#8217;emersione  del lavoro non regolare, di cui all&#8217;articolo 78  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,  svolge la sua attivita&#8217; fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita&#8217; del medesimo Comitato, con le relative  risorse  finanziarie,  sono trasferite alla Cabina di regia nazionale   di   coordinamento  di  cui  all&#8217;articolo 1,  comma 1156, lettera a),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 286 del 10 dicembre 2007.</span> <span style="font-size: small;"> 4.  Fino  alla  completa  attuazione  della normativa in materia di socio   lavoratore  di  societa&#8217;  cooperative,  in  presenza  di  una pluralita&#8217;  di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le societa&#8217; cooperative che svolgono attivita&#8217; ricomprese nell&#8217;ambito di applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori,  ai  sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001,  n.  142,  i  trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu&#8217; rappresentative a livello nazionale nella categoria.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 4-bis.  Nelle more della completa attuazione della normativa in materia  di  tutela  dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attivita&#8217;  di  servizi  in  appalto  e  al  fine di favorire la piena occupazione  e  di  garantire  l&#8217;invarianza del trattamento economico complessivo   dei   lavoratori,  l&#8217;acquisizione  del  personale  gia&#8217; impiegato  nel  medesimo  appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore,  non  comporta  l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 24  della  legge  23 luglio  1991,  n. 223, e successive modificazioni,  in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei  lavoratori  riassunti  dall&#8217;azienda  subentrante  a  parita&#8217;  di condizioni  economiche  e normative previste dai contratti collettivi nazionali   di   settore  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali comparativamente   piu&#8217;   rappresentative  o  a  seguito  di  accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu&#8217; rappresentative.   4-ter.  All&#8217;articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;5.  Nelle  more  della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo  le  modalita&#8217;  di  cui  al  presente  articolo, con apposita delibera  del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti  delle  fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario  anticipazioni  economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad  accertati e rilevanti aumenti della produttivita&#8217;. La delibera di cui  al  primo  periodo e&#8217; sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica  la compatibilita&#8217; economica e la validita&#8217;. Il consiglio di amministrazione  di  ogni  singola  fondazione individua con apposita delibera  le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto  del  principio  del  pareggio di bilancio; tale delibera e&#8217; sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita&#8217; con  il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I  contratti  integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore   del   presente   decreto   possono   essere  rinnovati  solo successivamente  alla  stipulazione  del  nuovo  contratto collettivo nazionale  di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del  parere  reso  dal  collegio  dei  revisori,  sono  trasmesse  al Ministero  per  i  beni  e  le  attivita&#8217;  culturali  e  al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 7</strong>-bis.<br />
Reversibilita&#8217;  degli  assegni vitalizi in favore dei familiari degli                             ex deportati</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  L&#8217;articolo  1  della  legge  29 gennaio  1994,  n.  94,  e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;articolo  1.  1.  L&#8217;assegno  vitalizio di cui all&#8217;articolo 1 della legge   18 novembre   1980,  n.  791,  e&#8217;  reversibile  ai  familiari superstiti,  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in  cui abbiano raggiunto il limite d&#8217;eta&#8217; pensionabile o siano stati riconosciuti  invalidi a proficuo lavoro. L&#8217;assegno di reversibilita&#8217; compete  anche  ai  familiari  di  quanti  sono stati deportati nelle circostanze  di  cui  all&#8217;articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791,  e  non  fruivano  del  beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio&#8221;.   2. All&#8217;onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere   dall&#8217;anno   2008,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell&#8217;ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero.   3.   Il   Ministro   dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell&#8217;adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui all&#8217;articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi dell&#8217;articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del  1978,  prima  dell&#8217;entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo  periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione IV<br />
Salute<br />
<strong>Art. 8.</strong><br />
Piani  di  rientro,  <em>tariffe  di  prestazioni  sanitarie  e  percorsi</em> diagnostico-terapeutici</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione  sanitaria  connessi anche all&#8217;attuazione dei piani di rientro  dei  disavanzi  sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture  erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:<br />
a) con  riferimento  all&#8217;anno 2007, nelle regioni per le quali si e&#8217;  verificato  il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di  risanamento  e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all&#8217;accordo sottoscritto,   ai  sensi  dell&#8217;articolo 1,  comma 180,  della  legge 30 dicembre   2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  non  si applicano    gli   effetti   previsti   dall&#8217;articolo 1,   comma 796, lettera b),  sesto  periodo,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente  all&#8217;importo  corrispondente  a  quello per il quale la regione  ha  adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee  e  congrue  a  conseguire  l&#8217;equilibrio economico nel settore sanitario  per  il  medesimo  anno,  fermo  restando  quanto previsto dall&#8217;articolo 4   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,   n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;<br />
b) all&#8217;articolo 8-quinquies,  comma 2,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e&#8217; aggiunta la seguente:<br />
&#8220;e-bis)  la  modalita&#8217;  con  cui  viene  comunque  garantito il rispetto  del  limite  di  remunerazione delle strutture correlato ai volumi   di   prestazioni,  concordato  ai  sensi  della  lettera d), prevedendo  che  in  caso  di  incremento a seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso  dell&#8217;anno,  dei valori unitari dei tariffari   regionali  per  la  remunerazione  delle  prestazioni  di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,  nonche&#8217; delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b),  si  intende  rideterminato  nella  misura  necessaria al mantenimento  dei  limiti  indicati  alla  lettera d), fatta salva la possibile    stipula    di    accordi   integrativi,   nel   rispetto dell&#8217;equilibrio economico finanziario programmato&#8221;.<br />
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione  dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei  confronti  dell&#8217;azienda  universitaria Policlinico Umberto I, il commissario  liquidatore e&#8217; autorizzato ad effettuare transazioni nel limite  massimo  del  90  per cento del credito accertato sulla sorte capitale,   ad  esclusione  degli  interessi  e  della  rivalutazione monetaria,  previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione  e  pretesa.  Per  le  finalita&#8217;  di  cui  al primo periodo e&#8217; autorizzata  la  spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e&#8217;  trasferita  su  un  conto  vincolato della Gestione commissariale dell&#8217;azienda  per  l&#8217;effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.  Le somme non utilizzate per l&#8217;effettuazione di pagamenti entro il  termine  di  cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello  Stato  con  imputazione  ad  apposito  capitolo dello stato di previsione dell&#8217;entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari  a  250  milioni  di  euro  per  il  2008, si fa fronte mediante riduzione,  per il medesimo anno, dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui al  comma 12 dell&#8217;articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. </em></span> <span style="font-size: small;"> 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  gli  accordi  con  le  strutture  erogatrici di prestazioni sanitarie  per  conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia&#8217;  sottoscritti  per  l&#8217;anno  2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma  1.</span> <span style="font-size: small;"> 3. All&#8217;articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l&#8217;ultimo periodo e&#8217; sostituito dai seguenti: &#8220;Con cadenza triennale a far  data  dall&#8217;emanazione  del  decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento  delle  tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque,  in  sede  di  prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008,  si  procede  all&#8217;aggiornamento  delle  tariffe  massime, anche attraverso   la  valutazione  comparativa  dei  tariffari  regionali, sentite  le  societa&#8217;  scientifiche e le <em> associazioni di categoria interessate.  Con  la  medesima  cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe  massime  per  le  prestazioni  di  assistenza  termale  sono definite  dall&#8217;accordo  stipulato  ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 4, della  legge  24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime   per  le  predette  prestazioni  di  assistenza  termale  e&#8217; autorizzata  la  spesa  di  3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,  2009  e  2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno   degli  anni  2008,  2009  e  2010,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di parte corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della salute&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> Art. 8-bis.<br />
Disposizioni  inerenti  alla  conservazione  di cellule staminali del                          cordone ombelicale</span> <span style="font-size: small;"> 1. <em> E&#8217;   prorogato   al   30 giugno   2008   il   termine  di  cui all&#8217;articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione,  con  decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine,  e  per incrementare la disponibilita&#8217; di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa,  la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte  di  strutture  pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza  oneri  per  il  Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla  donazione per uso allogenico in caso di necessita&#8217; per paziente compatibile. In relazione alle attivita&#8217; di cui al presente articolo, il  Ministro  della  salute,  con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta  le  funzioni  di  coordinamento  e  controllo svolte dal Centro  nazionale  trapianti  e  dal  Centro  nazionale sangue per le rispettive competenze. </em> <strong> Art. 8</strong>-ter.<br />
Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1.  Il  fondo  transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell&#8217;articolo 1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e&#8217; incrementato, per l&#8217;esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.   2.  All&#8217;onere  derivante  dall&#8217;attuazione  del  comma 1,  pari a 14 milioni  di euro per l&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell&#8217;ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di  euro,  l&#8217;accantonamento  relativo al Ministero della giustizia e, quanto  a  4  milioni di euro, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della solidarieta&#8217; sociale. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 9.</strong><br />
<em>Proroghe e disposizioni in materia di farmaci</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.   Gli   effetti   della   facolta&#8217;   esercitata   dalle  aziende farmaceutiche  in  ordine  alla sospensione della riduzione del 5 per cento  dei  prezzi,  ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 796, lettera g), della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  sono  prorogati  fino  al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e,  conseguentemente,  dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente  normativa  in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre  2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari  da  parte  delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura   prevista  dalla  predetta  lettera g),  sono  fissate  al 20 marzo  2008,  20 giugno  2008  e  20 settembre  2008;  le  date di scadenza  per  l&#8217;invio  degli  atti  che attestano il versamento alle singole  regioni  sono  fissate  al  22 marzo  2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.</span> <span style="font-size: small;"> 2.    Al    fine    di   consentire   alle   competenti   autorita&#8217; dell&#8217;Amministrazione  centrale  di continuare a disporre di necessari elementi  di  conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende  farmaceutiche titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio   di   medicinali   non  soggetti  a  prescrizione  medica, disciplinati dall&#8217;articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  sono  tenute  a  comunicare  al  Ministero  della  salute e all&#8217;Agenzia  italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e&#8217; offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso  di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione  amministrativa  da  euro  1000  a  euro  6000  per  ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis.  Al  fine  di  agevolare l&#8217;applicazione della disciplina prevista  dall&#8217;articolo 5  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il  Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua  la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in   commercio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto  e pubblica la relativa lista. Ai fini  della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei  mesi  per  ogni anno solare, ai sensi dell&#8217;articolo 61, comma 4, del codice della proprieta&#8217; industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio  2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei  mesi  e&#8217;  annullata,  con  conseguente  scadenza del certificato complementare  alle  ore  24  del  31 dicembre  dell&#8217;anno che precede quello  di  riferimento,  mentre  la  durata  residua  di  protezione superiore  a sei mesi e&#8217; ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni  anno  il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 10.</strong><br />
<em>Prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; della Fondazione Istituto mediterraneo di                              ematologia</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Al  fine di assicurare la prosecuzione delle attivita&#8217; di cura, formazione  e  ricerca  sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale  che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di   ematologia   (IME),   di   cui   all&#8217;articolo 2,   comma 2,  del decreto-legge  23 aprile  2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20 giugno  2003, n. 141, e&#8217; autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</span> <span style="font-size: small;"> 2. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del disposto del comma 1, si provvede  mediante  corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008,    2009   e   2010,   dell&#8217;autorizzazione   di   spesa   recata dall&#8217;articolo 1,  comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 11.</strong><br />
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Il comma 356 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;356.  Il  Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al   decreto   interministeriale  26 luglio  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di  &#8220;Autorita&#8217;  nazionale per la sicurezza alimentare&#8221; e, a decorrere dal  15 gennaio  2008,  si  trasforma  in  &#8220;Agenzia  nazionale per la sicurezza  alimentare&#8221;,  con  sede  in  Foggia, che e&#8217; posta sotto la vigilanza  del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali,   sono   stabilite   le  norme  per  l&#8217;organizzazione,  il funzionamento  e  l&#8217;amministrazione  dell&#8217;Agenzia. Per lo svolgimento delle  attivita&#8217;  e  il  funzionamento dell&#8217;Agenzia e&#8217; autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l&#8217;anno 2010&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 11</strong>-bis.<br />
Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Il comma 464 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;464.  Per  l&#8217;anno 2008 e&#8217; autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro  per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarieta&#8217; sociale,  di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in  situazioni  di  disagio,  abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno  all&#8217;attivita&#8217;  dell&#8217;ente  morale  &#8220;SOS  Il Telefono Azzurro ONLUS&#8221;". </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione V<br />
Universita&#8217;<br />
</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 12.</strong><br />
<em>Disposizioni in materia di universita&#8217;</em> ed enti di ricerca</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Gli effetti dell&#8217;articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia&#8217;  prorogati al 31 dicembre 2007 dall&#8217;articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio   2007,   n.  17,  <em> sono  ulteriormente  differiti  al 31 dicembre 2008. </em></span> <span style="font-size: small;"> 2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure  di  reclutamento  dei  professori  universitari di prima e seconda  fascia,  fino  al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente  a  tale  reclutamento,  le  disposizioni  della  legge 3 luglio  1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  2000,  n.  117;  gli  organi  accademici delle universita&#8217;, nell&#8217;ambito  delle  rispettive  competenze,  possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis.  Nelle more dell&#8217;attuazione del regolamento dei concorsi per   ricercatore  di  cui  all&#8217;articolo 1,  comma 647,  della  legge 27 dicembre  2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati  dalle  universita&#8217;  entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. </em></span> <span style="font-size: small;"> 3.  Per  l&#8217;anno  2008,  continua  ad applicarsi l&#8217;articolo 2, terzo comma,  della  legge  27 febbraio  1980,  n. 38. <em> A decorrere dallo stesso  anno, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 536, primo periodo,  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. </em></span> <span style="font-size: small;"> <em> 3-bis. All&#8217;articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) e&#8217; inserita la seguente:<br />
&#8220;c-bis)  definire,  previa  intesa  tra  la  regione Basilicata e l&#8217;universita&#8217;  degli studi della Basilicata, le modalita&#8217; di utilizzo di   eventuali  trasferimenti  regionali  da  parte  dell&#8217;universita&#8217; medesima,  fermo  restando  il calcolo del limite del 90 per cento di cui   alla   lettera c),  al  netto  dei  predetti  trasferimenti,  e assicurando  l&#8217;assenza  di  effetti  negativi  sui  saldi  di finanza pubblica&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 13.</strong><br />
<em>Termini per la conferma di ricercatori</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Il termine di cui all&#8217;articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai   ricercatori   di  cui  all&#8217;articolo 19,  comma 15,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ferma  restando  la facolta&#8217; degli stessi di partecipare  alle  procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita&#8217;  per  la  relativa qualifica <em> ovvero, entro il medesimo termine,  presso  le  amministrazioni  di  inquadramento,  ovvero  le agenzie  di  cui  all&#8217;articolo 10  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 13</strong>-bis.<br />
Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita&#8217;</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo per il finanziamento ordinario   delle   universita&#8217;   di   cui  all&#8217;articolo 5,  comma 1, lettera a),  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla  tabella  C  allegata  alla  legge 24 dicembre 2007, n. 244, e&#8217; incrementata  di  una  somma  pari  a  16 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2008.   2.  All&#8217;onere  derivante  dall&#8217;attuazione  del  comma 1,  pari a 16 milioni  di  euro  a  decorrere  dall&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di parte corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della solidarieta&#8217; sociale. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> Sezione VI<br />
Giustizia<br />
<strong>Art. 14.</strong><br />
<em>Proroga  nelle  funzioni  dei  giudici onorari e dei vice procuratori                                onorari</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  I  giudici  onorari  ed  i  vice procuratori onorari, <em>nonche&#8217; i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni</em>, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato  scade  entro  il  31 dicembre  2007  e  per  i  quali non e&#8217; consentita    un&#8217;ulteriore    conferma    secondo   quanto   previsto dall&#8217;articolo 42-quinquies,     primo     comma,     dell&#8217;ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente  prorogati  nell&#8217;esercizio delle rispettive funzioni <em> fino  alla  riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 14</strong>-bis.<br />
Dirigenti dell&#8217;amministrazione giudiziaria</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  I  dirigenti  risultati  idonei  nel concorso a 23 posti di dirigente  nel  ruolo del personale dirigenziale dell&#8217;amministrazione giudiziaria,   indetto   con  provvedimento  del  Direttore  generale 13 giugno  1997  e  assunti  in  via  provvisoria  in  esecuzione  di ordinanze  del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della   legge  di  conversione  del  presente  decreto  abbiano  gia&#8217; sottoscritto  i  relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso  giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all&#8217;articolo 1,  comma 527,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 15.</strong><br />
<em>Disposizioni in materia di arbitrati</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Al  fine  di  consentire  la  devoluzione delle competenze alle sezioni  specializzate  di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  le  disposizioni  di  cui all&#8217;articolo 3, commi 19,  20,  21  e  22,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano  dal  1° luglio 2008, <em> e il termine del 30 settembre 2007 previsto   dal  citato  comma 21,  primo  periodo,  e&#8217;  differito  al 30 giugno  2008.  Al comma 21, secondo periodo, dell&#8217;articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: &#8220;al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge&#8221; sono soppresse. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 16.</strong><br />
<em>Attivita&#8217; di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"><em></em></span> <span style="font-size: small;"> 1.  All&#8217;articolo 30  del  decreto-legge  1° ottobre  2007,  n. 159, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:<br />
a) al   comma 4,  i  primi  due  periodi  sono  sostituiti  dai seguenti:  &#8220;Il  commissario predispone entro centottanta giorni dalla data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  un  piano  di liquidazione  dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli  storico-culturali  di  cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge  n.  277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  4  del  2005.  Il  piano  di liquidazione e&#8217; sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell&#8217;articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.&#8221;;<br />
b) al  comma 4-bis  sono aggiunti in fine i seguenti periodi: &#8220;Il compenso  spettante  al  commissario  e&#8217;  determinato  sulla base dei criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia 28 luglio  1992,  n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il  rimborso delle spese, e&#8217; corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 16</strong>-bis.<br />
Responsabilita&#8217;  degli amministratori di societa&#8217; quotate partecipate                     da amministrazioni pubbliche</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Per le societa&#8217; con azioni quotate in mercati regolamentati, con   partecipazione   anche   indiretta   dello  Stato  o  di  altre amministrazioni  o  di  enti  pubblici,  inferiore  al  50 per cento, nonche&#8217;   per   le   loro   controllate,   la  responsabilita&#8217;  degli amministratori  e  dei dipendenti e&#8217; regolata dalle norme del diritto civile  e  le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione  del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo  non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 16</strong>-ter.<br />
Misure in materia di incarichi giudiziari</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  In  deroga  agli  articoli 104,  108 e 109 dell&#8217;ordinamento giudiziario  di  cui  al  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12, e successive  modificazioni,  in  caso  di  mancanza  del  titolare,  i magistrati  di  cui  all&#8217;articolo 5,  comma 3,  della legge 30 luglio 2007,  n.  111,  in  servizio  presso  lo  stesso ufficio, reggono il tribunale,  la  corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte  di  appello,  ovvero la procura generale della Repubblica o la procura  della  Repubblica,  per  il  periodo  massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   2.  Per  le  esigenze  di  funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano,  tenuti  all&#8217;osservanza  dei  principi  costituzionali della proporzionale   e   del   bilinguismo,   e&#8217;   abrogato   il   comma 7 dell&#8217;articolo 13  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito  dall&#8217;articolo 2,  comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111,  fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione VII<br />
Infrastrutture e trasporti<br />
<strong>Art. 17.</strong><br />
<em>Utilizzo   dell&#8217;infrastruttura   ferroviaria  nazionale  e  trasporto                              ferroviario</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  All&#8217;articolo 17,  comma 10,  del  decreto  legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  come  modificato  dall&#8217;articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio  2006,  n.  51,  le  parole:  &#8220;e  comunque  non  oltre il 30 giugno 2006&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;e comunque non oltre il 31 dicembre 2008&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2.  All&#8217;articolo 2,  comma 253,  primo  periodo,  della  legge 24 dicembre  2007, n. 244, le parole: &#8220;entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente legge&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;entro il 15 dicembre 2008&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 18.</strong><br />
<em>Modifiche  all&#8217;articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio                              2005, n. 96</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  All&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole: &#8220;legge speciale,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,&#8221;;<br />
b) nel secondo periodo, le parole: &#8220;un anno dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto legislativo&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;il 31 dicembre 2008&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 18</strong>-bis.<br />
Modifiche  al  decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di  tutela  dei  diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da                              costruire.</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) all&#8217;articolo 12, il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;2.  Ai  fini  dell&#8217;accesso  alle prestazioni del Fondo, devono risultare  nei  confronti  del  costruttore  procedure implicanti una situazione  di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993   ne&#8217;   aperte   in  data  successiva  all&#8217;applicabilita&#8217;  della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall&#8217;articolo 5 del presente decreto&#8221;;<br />
b) all&#8217;articolo 13, dopo il comma 3 e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;3-bis.   L&#8217;accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  e&#8217;  inoltre consentito nei casi in cui l&#8217;acquirente, a seguito dell&#8217;insorgenza di una  situazione di crisi per effetto dell&#8217;insolvenza del costruttore, abbia   dovuto   versare,   in  aggiunta  al  prezzo  originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell&#8217;atto di compravendita  o  di  assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della   procedura  concorsuale  a  promuovere  o  coltivare  l&#8217;azione revocatoria  fallimentare promossa ai sensi dell&#8217;articolo 67, secondo comma,  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e  successive modificazioni, o la liberazione dell&#8217;immobile dall&#8217;ipoteca iscritta a garanzia   del   finanziamento   concesso   al   costruttore  di  cui l&#8217;acquirente  non  si  sia  reso  accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole  iscritto  o  trascritto in danno del costruttore. In tali casi l&#8217;indennizzo e&#8217; determinato nella misura pari alle predette somme  ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore&#8221;.   2.  Il  termine  di  cui  al  comma 1  dell&#8217;articolo 18 del decreto legislativo  20 giugno  2005, n. 122, e&#8217; differito al 30 giugno 2008. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 18</strong>-ter.<br />
Autorita&#8217; marittima della navigazione dello Stretto di Messina</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Con regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  dei trasporti definisce  le  linee  funzionali  e  l&#8217;organizzazione  dell&#8217;Autorita&#8217; marittima  della navigazione dello Stretto di Messina nell&#8217;ambito del Corpo  delle capitanerie di porto, nonche&#8217; la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 19.</strong><br />
<em>Contratti pubblici</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Le  disposizioni  di cui all&#8217;articolo 256, comma 4, del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353,  354  e  355  della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 19</strong>-bis.<br />
Differimento   di   un   termine  relativo  agli  interventi  per  la                       ricostruzione del Belice</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Il  termine previsto dall&#8217;articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall&#8217;articolo 6,  comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e&#8217; differito al 31 dicembre 2008.   2.  All&#8217;onere  derivante dall&#8217;attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni  di euro per l&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell&#8217;ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero.   3.   Il   Ministro   dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell&#8217;adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui all&#8217;articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 19</strong>-ter.<br />
Modifica  del comma 2 dell&#8217;articolo 139 della legge 23 dicembre 2000,                                n. 388</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Il comma 2 dell&#8217;articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;2.  I  contributi  previsti  dai  commi primo,  secondo, terzo e settimo  dell&#8217;articolo 4  della  legge  4 novembre  1963,  n. 1457, e successive  modificazioni,  possono  essere  concessi  ed  erogati in un&#8217;unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli  aventi diritto ai sensi dell&#8217;articolo 32 della citata legge n. 1457  del  1963,  anche  nel  caso di rinuncia al completamento della ricostruzione,  sino  alla  concorrenza  delle  spese  sostenute,  da comprovare  con  idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong>Art. 20.</strong><br />
Regime  transitorio  per  l&#8217;operativita&#8217;  della revisione delle norme                      tecniche per le costruzioni</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Il  termine  di  cui  al  comma 2-bis  dell&#8217;articolo 5  del decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27 luglio  2004,  n. 186, gia&#8217; prorogato al 31 dicembre 2007,   ai  sensi  dell&#8217;articolo 3,  comma 4-bis,  del  decreto-legge 28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e&#8217; differito al 30 giugno 2009.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 2.  A seguito dell&#8217;entrata in vigore della revisione generale delle norme  tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo  di cui all&#8217;articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.  136  del  2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del  2004,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma 1  del  presente articolo,  in  alternativa  all&#8217;applicazione della suddetta revisione generale  e&#8217; possibile l&#8217;applicazione del citato decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del 23 settembre  2005,  oppure  dei  decreti  del  Ministro  dei  lavori pubblici  20 novembre  1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990,  9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106  del  7 maggio  1988,  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n.  127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del  29 gennaio  1991  e  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche&#8217; per  quelle  per  le  quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato  lavori  o  avviato  progetti  definitivi  o esecutivi prima dell&#8217;entrata  in vigore della revisione generale delle norme tecniche per   le   costruzioni  approvate  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture   e  dei  trasporti  14 settembre  2005,  continua  ad applicarsi  la  normativa  tecnica  utilizzata  per  la redazione dei progetti, fino all&#8217;ultimazione dei lavori e all&#8217;eventuale collaudo.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 4.  Con  l&#8217;entrata  in  vigore  della  revisione generale di cui al comma 2,  il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le  verifiche  tecniche  e  le  nuove  progettazioni degli interventi relativi   agli   edifici   di  interesse  strategico  e  alle  opere infrastrutturali  la  cui  funzionalita&#8217;  durante  gli eventi sismici assume  rilievo  fondamentale  per le finalita&#8217; di protezione civile, nonche&#8217;  relativi  agli  edifici  e  alle  opere infrastrutturali che possono  assumere  rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione   civile   21 ottobre   2003,  attuativo  dell&#8217;articolo 2, commi 2,  3  e  4,  dell&#8217;ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei ministri  20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 5.  Le  verifiche  tecniche  di  cui all&#8217;articolo 2, comma 3, della citata  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del  2003,  ad  esclusione  degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura   dei   rispettivi  proprietari  entro  il  31 dicembre  2010  e riguardare  in  via  prioritaria  edifici  e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 6.  Con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e&#8217; istituita,  fino  al  30 giugno  2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  una  commissione  consultiva,  con rappresentanti  delle  regioni  e  degli  enti  locali, nonche&#8217; delle associazioni    imprenditoriali    e   degli   ordini   professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che  si  rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  alla  scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 7.  La  partecipazione  alla  commissione di cui al comma 6 non da&#8217; luogo  alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti, indennita&#8217;, o rimborsi spese. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 21.</strong><br />
<em>Proroga utilizzo disponibilita&#8217; Enac per interventi aeroportuali</em> </span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  L&#8217;Ente  nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC) e&#8217; autorizzato, con  le  modalita&#8217;  di  cui  all&#8217;articolo 1,  comma 582,  della legge 23 dicembre  2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti   da   trasferimenti   statali   relativi   all&#8217;anno  2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a  spese  obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l&#8217;ENAC comunica l&#8217;ammontare delle rispettive disponibilita&#8217; di cui al presente  comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto,  <em> di concerto con il Ministro delle infrastrutture, </em> gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 21</strong>-bis.<br />
Diritti aeroportuali</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.   Fino  all&#8217;emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma 10 dell&#8217;articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito  dal  comma 1  dell&#8217;articolo 11-novies  del  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro    dei    trasporti    provvede,    con   proprio   decreto, all&#8217;aggiornamento  della  misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. </em></span> <span style="font-size: small;"> ; </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 21</strong>-ter<br />
. Indennita&#8217;   di   trasferta  per  il  personale  ispettivo  dell&#8217;Ente                    nazionale dell&#8217;aviazione civile</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. All&#8217;articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti  parole:  &#8220;e  al  personale  ispettivo  dell&#8217;Ente  nazionale dell&#8217;aviazione civile&#8221;.   2.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del presente articolo, pari a  1 milione di euro a decorrere dall&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di parte corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 21-</strong>quater.<br />
Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre  2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da  processi  di  riorganizzazione  derivanti  da  nuovi  assetti del sistema  aeroportuale  che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unita&#8217; lavorative superiore a tremila, nel limite  di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,  a  carico  del  Fondo per l&#8217;occupazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e&#8217; integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.   2.  All&#8217;onere  derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione   dell&#8217;autorizzazione   di  spesa  di  cui  all&#8217;articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   3.  All&#8217;articolo 3-bis  del  decreto-legge  11 giugno 2002, n. 108, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: &#8220;e nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 2,  comma 521,  della  legge  24 dicembre  2007, n. 244, limitatamente  alle societa&#8217; di gestione aeroportuale e alle societa&#8217; da queste derivate&#8221;.   4.  Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e&#8217; istituito  un  fondo  di continuita&#8217; infrastrutturale, finalizzato al mantenimento  degli  investimenti nell&#8217;area di Malpensa, da ripartire fra  la  regione Lombardia e gli enti locali azionisti della societa&#8217; di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l&#8217;anno  2008.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione  dell&#8217;autorizzazione  di  spesa  prevista  dall&#8217;articolo 1, comma 1161,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di   euro,   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del Ministero  dell&#8217;economia  e delle finanze per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della giustizia.   5.  Le  disposizioni  di cui all&#8217;articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai    trattamenti   concessi   ai   sensi   dell&#8217;articolo 1-bis   del decreto-legge  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  nei  limiti  delle risorse finanziarie   di  cui  al  comma 3,  lettere a)  e b),  del  medesimo articolo 1-bis. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 22.</strong><br />
<em>Disposizioni in materia di limitazioni alla guida</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  All&#8217;articolo 2,  comma 2,  del  decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,  le  parole: &#8220;dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto&#8221;  sono  sostituite  dalle seguenti: &#8220;dal 1° luglio 2008&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong>Art. 22</strong>-bis.<br />
Disposizione  transitoria concernente la certificazione dei requisiti                     per la guida dei ciclomotori</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. All&#8217;articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole:  &#8220;Fino  alla  data del 1° gennaio 2008&#8243; sono sostituite dalle seguenti:   &#8220;Fino   alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni attuative  della  direttiva  2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20 dicembre  2006,  concernente  la patente di guida (Rifusione),&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 22</strong>-ter.<br />
Interventi in materia di disagio abitativo</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Al  fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio  da  casa  a  casa  per  le  particolari  categorie sociali individuate  dalla  legge  8 febbraio  2007,  n.  9,  in attesa della compiuta  realizzazione  dei  programmi  concordati  all&#8217;esito  della concertazione  istituzionale  per  la  programmazione  in  materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall&#8217;articolo 4 della citata legge  n.  9 del 2007, l&#8217;esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita  locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al  comma 1  dell&#8217;articolo 1  della  stessa legge, e&#8217; sospesa fino al 15 ottobre 2008.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 2.  Fino  alla  scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell&#8217;articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6,  della  legge  n.  9  del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresi&#8217;,  i  benefici  fiscali  di  cui  all&#8217;articolo 2 della stessa legge.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 3.  All&#8217;onere  derivante  dall&#8217;attuazione  del  presente  articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l&#8217;anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 4.  A  valere  sull&#8217;autorizzazione  di spesa di cui all&#8217;articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l&#8217;importo di 11,34 milioni  di  euro  relativo all&#8217;anno 2007 e&#8217; conservato nel conto dei residui  e versato ad apposita contabilita&#8217; speciale di tesoreria per essere  riversato  all&#8217;entrata  del  bilancio  dello  Stato  per 2,59 milioni  di  euro nell&#8217;anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell&#8217;anno 2009.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 5.   Il   Ministro   dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell&#8217;adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui all&#8217;articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati,  ai  sensi dell&#8217;articolo 7, secondo  comma,  numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della  data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,  corredati di apposite relazioni illustrative.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 6.  Il  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. </em> </span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 22</strong>-quater.<br />
Investimenti immobiliari degli enti previdenziali</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Il comma 489 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;489.  Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a  somme  accantonate  per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti,  a  fronte  dei  quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente  perfezionate;  le medesime somme sono investite entro il  limite  di  cui  al  comma 488.  Sono,  altresi&#8217;,  fatti  salvi i procedimenti  per  opere  per  le quali siano stati gia&#8217; consegnati i lavori  ai  sensi dell&#8217;articolo 130 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruita&#8217;   tecnico-economica   con   riferimento   all&#8217;investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati&#8221;.   2.  All&#8217;onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a  decorrere  dall&#8217;anno  2008,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell&#8217;ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della solidarieta&#8217; sociale.    3.   Il   Ministro  dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell&#8217;adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui all&#8217;articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti emanati, ai sensi dell&#8217;articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del  1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui   al   primo  periodo  del  presente  comma sono  tempestivamente trasmessi  alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 22</strong>-quinquies.<br />
Interventi  per  la  riqualificazione  della  caserma  Rossani  e del                      quartiere Carrassi di Bari</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  E&#8217;  autorizzata  la  spesa di 13 milioni di euro per l&#8217;anno 2008,   al  fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi necessari  per  la  riqualificazione  della  caserma  Rossani  e  del quartiere Carrassi San Pasquale da parte del comune di Bari.   2.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del presente articolo, pari a   13  milioni  di  euro  per  l&#8217;anno  2008,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di conto capitale  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  10  milioni di euro, l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero,  quanto  a  euro  682.000,  l&#8217;accantonamento  relativo  al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e,  quanto  a  euro 2.273.000, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita&#8217; culturali. Il Ministro dell&#8217;economia e delle  finanze  e&#8217;  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 22</strong>-sexies.<br />
Istituzione,  durata e compiti del commissario delegato alla gestione          del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. E&#8217; istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.   2.  Dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 e&#8217; sostituito dal  commissario  delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.   3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.   4. E&#8217; di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attivita&#8217; previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 maggio 2007.   5. Per l&#8217;attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il   Ministro   dei   trasporti,   con  proprio  decreto,  istituisce un&#8217;apposita  unita&#8217;  di  coordinamento,  posta  alle  dipendenze  del commissario delegato.   6.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l&#8217;anno 2008 e ad euro 750.000 per l&#8217;anno 2009, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del Ministero  dell&#8217;economia  e delle finanze per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente  utilizzando  l&#8217;accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong>Art. 22</strong>-septies.<br />
Proroga  del  termine  per  il  riassetto  normativo  in  materia  di liberalizzazione    regolata    dell&#8217;esercizio    dell&#8217;attivita&#8217;   di                             autotrasporto</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Il termine previsto dal comma 4 dell&#8217;articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui  alla  lettera b) </em> del  comma 1  del  medesimo articolo 1, e&#8217; differito al 31 dicembre 2008.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 23.</strong><br />
(Soppresso)</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione VIII<br />
Personale delle pubbliche amministrazioni<br />
<strong>Art. 24.</strong><br />
<em>Proroga  contratti  a  tempo  determinato del Ministero del commercio              internazionale e del Ministero della salute</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"><em></em></span> <span style="font-size: small;"> 1.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  connesse  ai  propri compiti istituzionali  e,  in  particolare, per rafforzare e dare continuita&#8217; all&#8217;azione  del  Sistema  Italia  per  l&#8217;internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivita&#8217; rivolte alla promozione del  &#8220;made in Italy&#8221; sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale e&#8217; autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento  di  prove  concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2.  Per  le finalita&#8217; di cui al comma 1 e&#8217; autorizzata la spesa massima  di  euro  100.000  per  l&#8217;anno  2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno  degli  anni  2009  e  2010.  Al relativo onere si provvede, quanto  a  euro 100.000 per l&#8217;anno 2008 e a euro 1.000.000 per l&#8217;anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi  strutturali di politica economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000   per   l&#8217;anno   2010,  mediante  corrispondente  riduzione dell&#8217;autorizzazione   di   spesa   di  cui  all&#8217;articolo 8,  comma 1, lettera b),  della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. </em></span> <span style="font-size: small;"> 3.  Il  Ministero  della  salute,  per  l&#8217;assolvimento  dei compiti istituzionali   e  per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del   personale   medico   assunto   a  tempo  determinato  ai  sensi dell&#8217;articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.</span> <span style="font-size: small;"> 4.  Alla  copertura  dei maggiori oneri derivanti dall&#8217;applicazione del  comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e  2009,  si  provvede,  per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione  della  autorizzazione  di  spesa  recata  dall&#8217;articolo 1, comma 1,   lettera a),   del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 4-bis. Il comma 44 dell&#8217;articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ferma restando l&#8217;inapplicabilita&#8217; dei limiti alle attivita&#8217; soggette  a tariffe professionali, si applica per i contratti d&#8217;opera a   decorrere  dall&#8217;emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  che  definisce  le  tipologie  di contratti d&#8217;opera  artistica  o  professionale  escluse,  da  emanare  entro il 1° luglio 2008. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 24</strong>-bis.<br />
Proroga  dell&#8217;efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per                           vigile del fuoco</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.   Il   termine   di  cui  al  comma 4  dell&#8217;articolo 1  del decreto-legge    28 dicembre    2006,   n.   300,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio  2007, n. 17, relativo alla graduatoria  del  concorso  pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto  con  decreto  direttoriale  6 marzo  1998,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale &#8211; 4ª serie speciale &#8211; n. 24 del 27 marzo 1998, e&#8217; differito di dodici mesi. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 24</strong>-ter.<br />
Disposizioni   concernenti   il   riposo   giornaliero  del                               personale sanitario</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em>1.   Le   disposizioni   di   cui   al   comma 6-bis           dell&#8217;articolo 17  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.           66,   introdotto  dall&#8217;articolo 3,  comma 85,  della  legge           24 dicembre  2007,  n.  244,  si  applicano a decorrere dal           1° gennaio 2009. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 24</strong>-quater.<br />
Proroga  dell&#8217;efficacia  della  graduatoria  di concorsi pubblici per                         ispettore del lavoro</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em>1. In deroga alla disposizione di cui all&#8217;articolo 35, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze  relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro,  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e&#8217; autorizzato  ad  utilizzare  la  graduatoria  formata in seguito allo svolgimento  dei  concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; 4ª serie speciale &#8211; n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 24</strong>-quinquies.<br />
Disposizioni in materia di dirigenti scolastici</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero   dell&#8217;istruzione,   dell&#8217;universita&#8217;   e   della   ricerca 22 novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale &#8211; 4ª serie speciale  &#8211;  n.  94  del  26 novembre  2004,  e del corso-concorso di formazione  riservato  per  il  reclutamento  di dirigenti scolastici indetto  con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; 4ª serie speciale &#8211; n. 76 del 6 ottobre 2006, nonche&#8217; dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell&#8217;ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente  vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo   inserimento   alla   fine  della  relativa  graduatoria.  La possibilita&#8217;  di  nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al  secondo  settore  formativo, e&#8217; ammessa anche per la copertura di posti  rimasti  eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le  graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 24</strong>-sexies.<br />
Equiparazione  di  titoli  ai fini dell&#8217;accesso ai concorsi presso il Servizio  sanitario nazionale e vigilanza sull&#8217;Ordine nazionale degli                               psicologi</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.   I   titoli   di   specializzazione  rilasciati  ai  sensi dell&#8217;articolo 3   della   legge   18 febbraio   1989,  n.  56,  e  il riconoscimento  di  cui  al  comma 1  dell&#8217;articolo 35 della medesima legge,  e  successive  modificazioni, sono validi quale requisito per l&#8217;ammissione  ai  concorsi  per  i  posti organici presso il Servizio sanitario  nazionale,  di  cui  all&#8217;articolo 2,  comma 3, della legge 29 dicembre  2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.   2. L&#8217;articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;articolo  29  (Vigilanza  del  Ministro  della  salute).  &#8211;  1. Il Ministro della salute esercita l&#8217;alta vigilanza sull&#8217;Ordine nazionale degli psicologi&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 25.</strong><br />
<em>Divieto di estensione del giudicato</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. La  disposizione  di  cui all&#8217;articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e&#8217; prorogata al 31 dicembre 2008.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  non  si applica all&#8217;estensione,   in   applicazione  dell&#8217;articolo 61,  comma 3,  del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall&#8217;applicazione  dell&#8217;articolo 15  della legge 9 marzo 1989, n. 88, al  personale  degli  enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975,  n.  70,  con  trattamento  di  pensione  a  carico  del  Fondo integrativo,  in  possesso della qualifica di direttore o consigliere capo  ed  equiparate,  ovvero  delle  qualifiche  inferiori  della ex carriera   direttiva,   alla  data  degli  inquadramenti  operati  in attuazione  delle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  26 maggio  1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data  di  entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto  di  provvedimenti  giurisdizionali  definitivi,  a  fini  di perequazione delle prestazioni pensionistiche.   1-ter.  All&#8217;onere  derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un  milione  di euro a decorrere dall&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di parte corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 25</strong>-bis.<br />
Proroga dei termini per l&#8217;adozione della disciplina dei requisiti per      la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Il  termine previsto dall&#8217;articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  ai  fini  dell&#8217;adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e  delle  modalita&#8217; di avvio delle procedure di concorso pubblico per la   stabilizzazione,   oltre  che  degli  aspetti  gia&#8217;  individuati dall&#8217;articolo 1,  comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e&#8217; prorogato al 30 giugno 2008. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione IX<br />
Agricoltura<br />
<strong>Art. 26.</strong><br />
<em>Disposizioni urgenti in materia di agricoltura</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. Il  termine  di cui all&#8217;articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233, e successive modificazioni,  e&#8217;  prorogato  al  31 dicembre 2008, anche al fine di consentire  la  presentazione  della  proposta di concordato ai sensi dell&#8217;articolo 124   del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e&#8217; inserito  il  seguente:  &#8220;In  mancanza  della  presentazione  e della autorizzazione    della    proposta    di    concordato   l&#8217;autorita&#8217; amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l&#8217;esercizio provvisorio  dell&#8217;impresa  dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa&#8221;.  Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per  l&#8217;adeguamento  degli statuti dei consorzi agrari e&#8217; prorogato al 31 dicembre  2008.  <em> Dall&#8217;attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.   2.  All&#8217;articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642,  e  successive modificazioni, le parole: &#8220;31 dicembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 dicembre 2008&#8243;.   2-bis.  All&#8217;articolo 11,  comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986,  n.  251,  come sostituito dall&#8217;articolo 10 della legge 5 marzo 1991,  n. 91, la parola: &#8220;colturali&#8221; e&#8217; soppressa e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  &#8220;, nonche&#8217; le opere di trasformazione e miglioramento fondiario&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> 3. All&#8217;articolo 2,  comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  le  parole:  &#8220;31 dicembre  2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 dicembre 2008&#8243;. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l&#8217;anno 2008,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell&#8217;autorizzazione  di spesa di cui all&#8217;articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.</span> <span style="font-size: small;"> 4.  I  soci  delle  cooperative  agricole  in  accertato  stato  di insolvenza,    che    hanno   presentato   le   istanze,   ai   sensi dell&#8217;articolo 1,  comma 1-bis,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,  rifinanziata dall&#8217;articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell&#8217;accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle  cooperative  stesse,  a  suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono  ripresentare  domanda  entro  il  termine  perentorio  di <em> novanta  giorni </em> dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  nei  limiti  stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette  garanzie,  che  devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti  dei  soci garanti all&#8217;atto dell&#8217;adozione del provvedimento di  pagamento e che saranno inserite in coda all&#8217;elenco n. 1, secondo l&#8217;ordine  di  presentazione  delle domande, si procedera&#8217; all&#8217;accollo nei  limiti  dei  fondi  gia&#8217;  stanziati  per l&#8217;attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 4-bis.   Al  fine  di  consentire  al  comune  di  Sanremo  di disciplinare  entro  il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia&#8217; erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n.  403,  27 dicembre  1977,  n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati  in favore del comune medesimo, proprietario dell&#8217;impianto demaniale,  a  condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008,   lo   stesso   assuma   gli   impegni  di  destinazione  e  di inalienabilita&#8217;  previsti  per  le  opere  finanziate  ai sensi delle richiamate leggi. </em></span> <span style="font-size: small;"> 5. Il  termine  previsto  dall&#8217;articolo 1,  comma 559,  della legge 27 dicembre  2006,  n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari   e   collocato   in  mobilita&#8217;  collettiva  e&#8217;  differito  al 31 dicembre 2007.</span> <span style="font-size: small;"> 6.   Il   termine  del  30 novembre  2007  di  cui  all&#8217;articolo 1, comma 1055,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive modificazioni,  e&#8217;  differito  al  30 aprile  2008  per consentire la definizione    del    piano   di   rientro,   tenendo   conto   della rideterminazione   delle   tariffe   da   applicarsi  alla  fornitura dell&#8217;acqua  destinata  ai  diversi  usi, ad opera del Comitato di cui all&#8217;accordo  di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia  e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto,  vi  provvede  il  Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e&#8217; altresi&#8217; autorizzato a prorogare i contratti  in  essere per la gestione degli impianti per l&#8217;accumulo e la  distribuzione  dell&#8217;acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse  disponibili dell&#8217;ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari   e   forestali   entro  il  30 aprile  2008  effettua  la ricognizione  sull&#8217;esecuzione  dei  progetti finanziati, le cui opere irrigue  siano  state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l&#8217;ammontare degli interessi attivi maturati non necessari  per il completamento delle opere medesime. Tale importo e&#8217; versato  alle  entrate  diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, che e&#8217; autorizzato  ad  attribuire  all&#8217;Ente  un  contributo  straordinario, nell&#8217;ambito   delle   suddette   disponibilita&#8217;,  per  concorrere  al risanamento  dello  stesso,  facendo  salvo  quanto necessario per il risanamento  per  il  bilancio  dell&#8217;Ente  di cui al comma 1056 della medesima  legge,  in  relazione  agli  interessi maturati sulle opere realizzate  dallo  stesso,  <em> in  conseguenza del quale il Ministro delle  politiche  agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008,  emana,  d&#8217;intesa  con  le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente  finalita&#8217; e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo  del comma 1055 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. </em></span> <span style="font-size: small;"> 7. Per     assicurare     la    continuita&#8217;    nel    funzionamento dell&#8217;Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di  somministrazione  di  lavoro  nei  limiti  utilizzati  nel  corso dell&#8217;anno  2007,  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali   e&#8217;   autorizzato,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto dall&#8217;articolo 36  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare  le  disponibilita&#8217;  del Fondo per le crisi di mercato, di cui all&#8217;articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel  limite  della  somma  di 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2008. Tale somma e&#8217; versata nell&#8217;anno 2008 all&#8217;entrata del bilancio dello Stato, per  essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita&#8217; di cui al  presente  comma.  Il  Ministro  dell&#8217;economia  e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 7-bis.  All&#8217;articolo 5,  comma 1,  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, e successive modificazioni, le parole: &#8220;1° gennaio 2008&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;1° gennaio 2009&#8243;.   7-ter.  Il comma 96 dell&#8217;articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  si  interpreta  nel senso che gli atti ivi indicati possono essere  redatti  e  sottoscritti  anche  dai soggetti in possesso del titolo  di  cui  alla  legge  6 giugno  1986,  n.  251,  e successive modificazioni. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong>Art. 26</strong>-bis.<br />
Proroghe  in  materia  di  presentazione  degli atti di aggiornamento                               catastale</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em>1.  All&#8217;articolo 2,  comma 36,  terzo  periodo,  del  decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  e  successive modificazioni, le parole: &#8220;novanta giorni&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;sette mesi&#8221;.   2.  All&#8217;articolo 2,  comma 38,  primo  periodo,  del  decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a)  le parole: &#8220;30 novembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 ottobre 2008&#8243;;<br />
b)  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: &#8220;fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007&#8243;.   3.  Le  modifiche  apportate  dal  comma 2 non danno luogo ad alcun diritto  al rimborso di somme eventualmente gia&#8217; riscosse a titolo di sanzione.</em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 27.</strong><br />
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Entro  il  termine  del  30 giugno  2008,  le  regioni  possono procedere  al  riordino,  <em> anche mediante accorpamento o eventuale soppressione  di  singoli  consorzi, </em> dei consorzi di bonifica e di miglioramento  fondiario  di  cui  al  capo  I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri  definiti  di  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  dei  Ministri  delle  politiche  agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. <em> Sono </em> fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative  risorse,  ivi  inclusa  qualsiasi forma di contribuzione di carattere  statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti   nei   limiti   dei   costi   sostenuti   per  l&#8217;attivita&#8217; istituzionale.  <em> La riduzione prevista dal comma 35 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. </em> Dall&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2. I commi 36 e 37 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. </em></span></p>
<div><span style="font-size: small;"> Sezione X<br />
Sviluppo economico<br />
<strong>Art. 28.</strong><br />
<em>Proroga   dei   termini   per  il  riordino  ed  il  riassetto  delle partecipazioni  societarie  dell&#8217;Agenzia  nazionale  per l&#8217;attrazione          degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. Il  termine  per  l&#8217;attuazione  del  piano  di  riordino  e di dismissione  previsto dal secondo periodo dell&#8217;articolo 1, comma 461, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e&#8217; differito al 30 giugno 2008 in  riferimento  alle  societa&#8217;  regionali dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione  degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire  il  completamento  delle  attivita&#8217;  connesse  alla  loro cessione  alle  regioni.  Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico  e finanziario, le societa&#8217; regionali continuano a svolgere le  attivita&#8217;  previste  dai  contratti  di  servizio  con l&#8217;Agenzia, relativi  ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  e vigenti all&#8217;atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro  di queste ultime nell&#8217;esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta  Agenzia  in  relazione  agli  interventi di cui ai medesimi titoli.  Per  garantire la continuita&#8217; nell&#8217;esercizio delle funzioni, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro dell&#8217;economia e delle finanze,  d&#8217;intesa  con  la  Conferenza  permanente  tra lo Stato, le regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita&#8217;,  i  termini  e le procedure per il graduale subentro delle regioni,  da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, <em> le attivita&#8217; che, in via transitoria, sono svolte  dall&#8217;Agenzia anche dopo tale subentro, nonche&#8217; le misure e le modalita&#8217;   del   cofinanziamento   nazionale,  secondo  criteri  che favoriscano  l&#8217;attuazione  dell&#8217;articolo 1,  comma 461,  della citata legge  n.  296  del  2006,  dei  progetti  regionali  in  materia  di autoimprenditorialita&#8217;  e  autoimpiego,  a  valere  sulle risorse del Fondo  per le aree sottoutilizzate di cui all&#8217;articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  assegnate  al  Ministero dello sviluppo economico.   1-bis.  Entro  il  31 marzo  2008,  a completa attuazione di quanto previsto   dall&#8217;articolo 10-ter,   commi 1  e  2,  del  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n. 248, l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d&#8217;impresa Spa trasferisce all&#8217;Istituto sviluppo  agroalimentare  Spa  (ISA),  senza  alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l&#8217;importo di 150 milioni di euro,   per   i   compiti   di  istituto,  in  favore  della  filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivita&#8217;,   la   societa&#8217;   ISA  e&#8217;  autorizzata  ad  acquisire  per incorporazione,  secondo  il  vigente diritto societario, la societa&#8217; Buonitalia  Spa, nonche&#8217; ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie  per ricomprendere negli scopi sociali le attivita&#8217; svolte dalla  societa&#8217;  Buonitalia  Spa,  anche  ai sensi di quanto previsto dall&#8217;articolo 17  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004, n. 99, e successive  modificazioni.  Nell&#8217;ambito della predetta incorporazione affluiscono   alla   societa&#8217;   ISA   anche   le   risorse   di   cui all&#8217;articolo 10,  comma 10,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.   1-ter.  Al  fine  dell&#8217;attuazione  del  Programma  nazionale  delle Autostrade  del  mare, e in deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 461,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e&#8217;  prorogata l&#8217;attivita&#8217; della societa&#8217; Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi  secondo  apposite  direttive  adottate  dal  Ministero dei trasporti  e  sotto  la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine,  le  azioni  della  predetta  societa&#8217;  sono  cedute  a  titolo gratuito,  entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall&#8217;Agenzia nazionale per  l&#8217;attrazione  degli  investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa Spa al Ministero  dell&#8217;economia  e  delle  finanze,  che  esercita i diritti dell&#8217;azionista d&#8217;intesa con il Ministero dei trasporti. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 28</strong>-bis.<br />
Differimento  del  termine  per  l&#8217;alienazione  delle  partecipazioni                 eccedenti detenute in banche popolari</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una  partecipazione  al capitale sociale di banche popolari superiore alla  misura  prevista  al  comma 2  dell&#8217;articolo 30 del testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto legislativo  1° settembre  1993,  n.  385, e&#8217; differito di un anno il termine  per  l&#8217;alienazione  delle  azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 29.</strong><br />
<em>Disposizioni  in  materia  di  credito  di  imposta  e incentivi alla                             rottamazione</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. Fermo restando il contributo previsto dall&#8217;articolo 1, commi 228 e  229,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, per il periodo dal 3 ottobre  2006  al  31 marzo 2010 per l&#8217;acquisto di autovetture e di veicoli  di  cui  al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o  doppia,  del  motore  con  gas  metano  e  GPL,  nonche&#8217;  mediante alimentazione  elettrica  ovvero  ad idrogeno, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1,  commi 224  e  225,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,   e   dell&#8217;articolo 13,   commi 8-quater   e   8-quinquies,  del decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto  promiscuo,  di categoria &#8220;euro 2&#8243;, immatricolati prima del 1° gennaio  1999.  Il rimborso dell&#8217;abbonamento al trasporto pubblico locale  e&#8217;  concesso  per  tre  annualita&#8217;  e  il  contributo  per la rottamazione  di  cui al citato comma 224 e&#8217; incrementato a 150 euro, secondo  modalita&#8217; stabilite con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della  tutela  del  territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia  e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano  la  rottamazione  dei veicoli di cui al primo periodo del presente  comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di  veicoli  gia&#8217;  registrati,  possono  richiedere in alternativa al contributo  di cui all&#8217;articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  un  contributo  di  euro  800,  nei limiti di euro 2 milioni,  per  aderire  alla  fruizione  del servizio di condivisione degli  autoveicoli  (car  sharing),  secondo  modalita&#8217;  definite con decreto  del  Ministro  dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del  mare, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze e dello sviluppo economico.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  Le  disposizioni  di cui all&#8217;articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate <em> fino alla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  A decorrere  dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto  di  un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo  di  categoria  &#8220;euro  3&#8243;,  con  contestuale sostituzione di un motociclo  o  di  un  ciclomotore  di  categoria &#8220;euro 0&#8243;, realizzata attraverso  la  demolizione  con  le  modalita&#8217; indicate al comma 233 dell&#8217;articolo 1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un  contributo di euro 300 e l&#8217;esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualita&#8217;. Il costo della rottamazione e&#8217; posto a carico del bilancio  dello  Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di  30  euro  per  ciascun  ciclomotore,  secondo  le modalita&#8217; e nel rispetto  di  quanto  disposto  dal  comma 236  dell&#8217;articolo 1 della citata  legge  n.  296  del  2006.  Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre  2007  e  la  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  gli  adempimenti  previsti  dai commi 230  e  233  dell&#8217;articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008. </em></span> <span style="font-size: small;"> 3. In  attuazione  del principio di salvaguardia ambientale ed al fine   di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di  categoria  &#8220;euro 0&#8243;, &#8220;euro 1&#8243; o &#8220;euro 2&#8243;, immatricolati prima del 1° gennaio  1997, con autovetture nuove di categoria &#8220;euro 4&#8243; o &#8220;euro 5&#8243;,  che  emettono  non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, e&#8217; concesso  un contributo di euro 700 e l&#8217;esenzione dal pagamento delle tasse  automobilistiche  per una annualita&#8217;, estesa per ulteriori due annualita&#8217;  se  il  veicolo rottamato appartiene alla categoria &#8220;euro 0&#8243;. Il contributo di cui al primo periodo e&#8217; aumentato di euro 100 in caso  di  acquisto di autovetture nuove di categoria &#8220;euro 4&#8243; o &#8220;euro 5&#8243;,  che  emettono  non  oltre  120  grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma e&#8217; aumentato di euro 500 nel caso di   demolizione   di   due  autoveicoli  di  proprieta&#8217;  di  persone appartenenti  allo  stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche&#8217; conviventi.</span> <span style="font-size: small;"> 4.  Per  la  sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli  di  cui all&#8217;articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino   a  3.500  chilogrammi,  di  categoria  &#8220;euro  0&#8243;  o  &#8220;euro  1&#8243; immatricolati  prima  del  1° gennaio  1999,  con  veicoli  nuovi, di categoria  &#8220;euro  4&#8243;,  della  medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e&#8217; concesso un contributo:<br />
a)  di  euro 1.500, se il veicolo e&#8217; di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;<br />
b)  di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.</span> <span style="font-size: small;"> 5.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita&#8217; per i veicoli  nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.</span> <span style="font-size: small;"> 6.  Per l&#8217;applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al   primo   periodo  del  comma 229  e  dei  commi dal  230  al  234 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   7.  Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</span> <span style="font-size: small;"> 8. L&#8217;autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, e&#8217; incrementata di 50 milioni di euro per l&#8217;anno 2009.</span> <span style="font-size: small;"> 9. La misura dell&#8217;incentivo e&#8217; determinata nella misura di euro 350 per  le  installazioni  degli  impianti  a  GPL  e  di  euro  500 per l&#8217;installazione degli impianti a metano.</span> <span style="font-size: small;"> 10. Nel terzo periodo del comma 2 dell&#8217;articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre  1997,  n.  403, sono soppresse le parole da: &#8220;effettuata entro&#8221; fino alla fine del periodo.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 10-bis.  All&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a)  al comma 271, le parole da: &#8220;dal periodo d&#8217;imposta successivo a  quello in corso al 31 dicembre 2007&#8243; fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: &#8220;dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in  corso  al  31 dicembre  2006  e  fino  alla  chiusura del periodo d&#8217;imposta  in  corso alla data del 31 dicembre 2013, e&#8217; attribuito un credito  d&#8217;imposta automatico secondo le modalita&#8217; di cui ai commi da 272 a 279. E&#8217; fatta salva la diversa decorrenza del credito d&#8217;imposta di    cui    al    precedente    periodo    eventualmente    prevista dall&#8217;autorizzazione di cui al comma 279&#8243;;<br />
b)  al comma 283, dopo le parole: &#8220;Ministro dell&#8217;economia e delle finanze,&#8221;  sono  inserite le seguenti: &#8220;da adottare entro il 31 marzo 2008,&#8221;.   10-ter.  In  relazione  alle  modifiche  di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell&#8217;anno 2008 in  relazione  all&#8217;effettivo  utilizzo dei crediti d&#8217;imposta previsti dai  commi da 271 a 284 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  pari  a  96,9  milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all&#8217;articolo 10, comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti  dal  comma 10-bis,  pari a 46,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2009,  si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per  l&#8217;anno  2009  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze   e&#8217;   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. </em></span> <span style="font-size: small;"> 11.  <em> Le  dotazioni </em> del  Fondo  per  la competitivita&#8217; e lo sviluppo  di  cui  all&#8217;articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296, <em> e del Fondo per interventi strutturali di politica economica,   di   cui  all&#8217;articolo 10,  comma 5,  del  decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  sono  ridotte, </em> per l&#8217;anno 2008, <em> rispettivamente </em> di  90,5  milioni di euro <em> e di 5,5 milioni di euro. </em> La dotazione <em> del predetto Fondo per la competitivita&#8217; e lo  sviluppo </em> e&#8217; incrementata, per l&#8217;anno 2009, di 90,5 milioni di euro.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 11-bis.  Agli  oneri  derivanti  dall&#8217;attuazione  del  presente articolo,  ad  eccezione  dei  commi 10-bis  e  10-ter,  pari a 441,2 milioni  di  euro per l&#8217;anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2010, si provvede:<br />
a)  per  l&#8217;anno  2008,  quanto  a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni   di   euro,   mediante   utilizzo   delle   riduzioni  delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;<br />
b) per l&#8217;anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori  entrate  derivanti  dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni  di  euro,  a  valere  sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;<br />
c) per l&#8217;anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall&#8217;articolo 36, comma 2-bis. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 29</strong>-bis.<br />
Proroga  del  termine  in  materia  di  installazione  degli impianti                       all&#8217;interno degli edifici</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Al  comma 1  dell&#8217;articolo 3  del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,  le  parole:  &#8220;31 dicembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 marzo 2008&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 29</strong>-ter.<br />
Disposizioni  in  materia  di trasporto e di circolazione di prova di                             veicoli nuovi</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 98  del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />
&#8220;4-bis.  Alle  fabbriche  costruttrici  di  veicoli  a  motore e di rimorchi  e&#8217; consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 29</strong>-quater.<br />
Disposizioni   in   materia   di   camere  di  commercio,  industria,                       artigianato e agricoltura</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento  di cui all&#8217;articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione XI<br />
Ambiente<br />
<strong>Art. 30.</strong><br />
<em>Proroga  dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,   in   materia  di  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed                             elettroniche</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  All&#8217;articolo 6  del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;1-bis.  Con  decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  della  salute,  da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni  comunitarie  e anche in deroga alle disposizioni di cui alla  parte  quarta  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche  modalita&#8217;  semplificate  per  la  raccolta e il trasporto presso  i  centri  di  cui  al  comma 1, lettere a) e c), dei RAEE <em> domestici  e RAEE professionali </em> ritirati da parte dei distributori ai  sensi  del comma 1, lettera b), <em> nonche&#8217; per la realizzazione e la  gestione  dei  centri  medesimi. </em> L&#8217;obbligo di ritiro di cui al comma 1,  lettera  b),  decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  All&#8217;articolo 20,  comma 4,  del  decreto  legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: &#8220;entro e non oltre il 31 dicembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;entro e non oltre il 31 dicembre 2008&#8243; e, in  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti:  &#8220;e  il  finanziamento delle operazioni   di  cui  all&#8217;articolo 12,  comma 1,  viene  assolto  dai produttori con le modalita&#8217; stabilite all&#8217;articolo 12, comma 2&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 31.</strong><br />
(Soppresso) </span></div>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 32.</strong><br />
<em>Proroga per emissioni da impianti</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. All&#8217;articolo 281,  comma 2,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006,  n.  152,  le  parole:  &#8220;entro  tre anni&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;entro cinque anni&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 32</strong>-bis.<br />
Modifiche  all&#8217;articolo 2  del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 2  del  decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &#8220;In mancanza  del rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale entro il  31 marzo  2008,  in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione  integrata  ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente  presentate entro i termini, i gestori possono procedere all&#8217;esecuzione  degli interventi proposti finalizzati all&#8217;adeguamento dell&#8217;impianto  alle migliori tecniche disponibili, con le modalita&#8217; e i  termini  indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano  soggetti  a  valutazione  di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia gia&#8217; stato emanato provvedimento favorevole di conformita&#8217;   ambientale,  dando  contestualmente  pieno  avvio  alle attivita&#8217;   di   monitoraggio  e  controllo  indicate  nella  domanda medesima.  Le  competenti  Agenzie  per  la  protezione dell&#8217;ambiente possono  verificare,  con  oneri  a  carico del gestore, l&#8217;attuazione degli  interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro  tre  mesi  dall&#8217;ultimazione  degli  interventi,  all&#8217;autorita&#8217; competente  in ordine alle verifiche effettuate e all&#8217;efficacia degli interventi  stessi  rispetto  a  quanto  dichiarato  dal  gestore. Le risultanze  delle  verifiche  possono costituire causa di riesame del provvedimento  di  autorizzazione,  di esse dovendosi comunque tenere conto nell&#8217;emanazione del provvedimento medesimo&#8221;;<br />
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:<br />
&#8220;1-quater.  In  mancanza del rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale  entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata  presentata  la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che  abbiano  ottenuto  il  provvedimento  positivo di compatibilita&#8217; ambientale  e  siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte   le  attivita&#8217;  preliminari  all&#8217;esercizio  dell&#8217;impianto  nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni  ambientali  gia&#8217;  rilasciate,  dandone  comunicazione all&#8217;autorita&#8217;   competente   per   il   rilascio  dell&#8217;autorizzazione integrata  ambientale.  L&#8217;autorita&#8217;  competente,  ove  ne  ravvisi la necessita&#8217;,  rilascia  un&#8217;autorizzazione  provvisoria  nelle more del rilascio  dell&#8217;autorizzazione  integrata  ambientale,  entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.   1-quinquies. In mancanza del rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale  entro  il  31 marzo  2008,  al  fine  di  contribuire  al raggiungimento   degli   obiettivi  di  qualita&#8217;  dell&#8217;aria  dopo  il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano gia&#8217; presentato richiesta  di  esenzione  ai  sensi  dell&#8217;articolo 273,  comma 5, del decreto  legislativo  3 aprile  2006, n. 152, nelle more del rilascio del  provvedimento di esenzione, che potra&#8217; disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all&#8217;autorita&#8217; competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare,  su  base  annua,  la  media  delle  ore  di  funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 33.</strong><br />
<em>Disposizione in materia di rifiuti</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. Il  termine  di  cui  all&#8217;articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007,  n.  61,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e&#8217; prorogato al 31 dicembre 2008.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.  Il  termine  di  cui al comma 1-ter dell&#8217;articolo 3 del decreto-legge    14 novembre    2003,   n.   314,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e&#8217; prorogato al 31 dicembre   2010,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 1-ter.  All&#8217;articolo 5  del  decreto-legge  31 maggio  2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole:   &#8220;31 dicembre   2007&#8243;   sono   sostituite   dalle  seguenti: &#8220;31 dicembre 2008&#8243;.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 1-quater.  E&#8217;  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare un apposito fondo,  con  una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in  relazione  ai  disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla   localizzazione  nei  rispettivi  territori  di  siti  per  il trattamento  e  lo  stoccaggio  di  rifiuti  speciali.  Il  fondo  e&#8217; ripartito  tra  i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui  al  periodo  precedente con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della  tutela  del territorio e del mare da adottare, di concerto con il  Ministro  dell&#8217;interno,  in  rapporto  alla  quantita&#8217; di rifiuti conferiti.  In  sede  di prima attuazione, per l&#8217;anno 2008 le risorse del  fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all&#8217;articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5 luglio 2007, n. 87. All&#8217;onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a  1.500.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008, 2009 e 2010, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del Ministero  dell&#8217;economia  e delle finanze per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente   utilizzando  l&#8217;accantonamento  relativo  al  Ministero dell&#8217;interno.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell&#8217;emergenza rifiuti in Campania  e&#8217; autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l&#8217;anno 2008. Al relativo onere si provvede:<br />
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione  di spesa di cui all&#8217;articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;<br />
b)  quanto  a  20  milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<br />
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione  di  spesa  di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 1-sexies.   Per  le  finalita&#8217;  di  cui  al  comma 1-quinquies,  il commissario   delegato   alla   costruzione   delle  discariche  puo&#8217; avvalersi,  nel  limite  di  20 milioni di euro, previa intesa con la regione  Campania,  delle  risorse  assegnate  sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e  2007-2013,  riguardanti  le  misure  relative allo smaltimento dei rifiuti.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 1-septies.  Con  successiva  ordinanza  di  protezione  civile  del Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  le  risorse  di  cui  al comma 1-quinquies,  che non sono gia&#8217; assegnate, sono ripartite tra i commissari  interessati  agli  interventi,  in  relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze   e&#8217;   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 1-octies.   Per  l&#8217;impianto  di  termodistruzione  localizzato  nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell&#8217;articolo 2 della legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  i  finanziamenti e gli incentivi pubblici  di  competenza  statale  previsti  dalla  deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 33</strong>-bis.<br />
Servizio  di  raccolta  e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle                        istituzioni scolastiche</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  A  decorrere  dall&#8217;anno  2008,  il Ministero della pubblica istruzione  provvede  a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata  in  sede  di  Conferenza Stato-citta&#8217; ed autonomie locali nelle  sedute  del  22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro  38,734  milioni,  quale  importo  forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio  di  raccolta,  recupero  e  smaltimento  dei rifiuti solidi urbani di cui all&#8217;articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita&#8217; di corresponsione delle somme dovute ai  singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell&#8217;ambito della predetta Conferenza. Al relativo  onere  si  provvede nell&#8217;ambito della dotazione finanziaria del  Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all&#8217;articolo 1,  comma 601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere  dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non  sono  piu&#8217; tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio  di  cui  al  citato  articolo 238  del  decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione provvede  al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al presente comma, informando   tempestivamente   il  Ministero  dell&#8217;economia  e  delle finanze, anche ai fini dell&#8217;adozione dei provvedimenti correttivi, di cui  all&#8217;articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell&#8217;articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del  1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. </em></span></p>
<div><span style="font-size: small;">Sezione XII<br />
Interno<br />
<strong> Art. 34.</strong><br />
<em>Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Al  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:<br />
a)  all&#8217;articolo 6,  comma 1,  le  parole:  &#8220;fino  al 31 dicembre 2007&#8243;,  ovunque  ricorrano,  sono sostituite dalle seguenti: <em> &#8220;fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del provvedimento legislativo di attuazione  della  direttiva  2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15 marzo  2006,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,&#8221;; </em><br />
b) all&#8217;articolo 7, comma 1, le parole: &#8220;fino al 31 dicembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;fino al 31 dicembre 2008&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 34</strong>-bis.<br />
Finanziamento  delle  misure  per  le  vittime  del  dovere  e  della                       criminalita&#8217; organizzata</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.   Le   somme   iscritte   in   bilancio,   in  applicazione dell&#8217;articolo 1,  comma 562,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell&#8217;articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non  impegnate  al  31 dicembre  2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell&#8217;esercizio successivo. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 34</strong>-ter.<br />
Utilizzo  del  fondo  di  cui  all&#8217;articolo 2-duodecies  della  legge                        31 maggio 1965, n. 575</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Ai fini dell&#8217;integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell&#8217;articolo 2-duodecies   della   legge  31 maggio  1965,  n.  575, introdotto  dall&#8217;articolo 3,  comma 2,  della  legge 7 marzo 1996, n. 109,  per  il  finanziamento  di  progetti  di pubblico interesse, le disponibilita&#8217;  finanziarie  esistenti  nella  contabilita&#8217;  speciale intestata  al  prefetto  di  Palermo,  istituita secondo le modalita&#8217; previste  dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell&#8217;interno 9 giugno  1997,  n.  248, sono conservate nella medesima contabilita&#8217; speciale sino al 31 dicembre 2008. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 35.</strong><br />
<em>Proroghe   in  materia  di  carta  d&#8217;identita&#8217;  elettronica  e  carta                         nazionale dei servizi</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.   I   termini  di  cui  all&#8217;articolo 64,  comma 3,  del  decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell&#8217;amministrazione digitale,  sono  prorogati  al 31 dicembre 2008. <em> La fissazione dei termini  predetti puo&#8217; essere effettuata anche con uno o piu&#8217; decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, adottati ai sensi del citato  articolo 64,  comma 3,  in  relazione a categorie omogenee di soggetti  e  a  specifici  servizi, tenuto conto della disponibilita&#8217; degli strumenti tecnologici per l&#8217;accesso agli stessi. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 35</strong>-bis.<br />
Modifica  all&#8217;articolo 2,  comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n.                                  244</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 2,  comma 28,  secondo  periodo,  della  legge 24 dicembre  2007,  n.  244, le parole: &#8220;Dopo il 1° aprile 2008&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;A partire dal 30 settembre 2008&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Capo II</strong><br />
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI<br />
<strong>Art. 36.</strong><br />
<em>Disposizioni in materia di riscossione</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. L&#8217;obbligo  di  anticipazione di cui all&#8217;articolo 9, comma 1, del decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28 maggio  1997, n. 140, a decorrere dall&#8217;anno 2007, e&#8217; soppresso.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.  La  disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007. </em></span> <span style="font-size: small;"> 2. La  riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:<br />
a)   la  procedura  dell&#8217;ingiunzione  di  cui  al  regio  decreto 14 aprile  1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo  II  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva  e&#8217;  svolta  in  proprio  dall&#8217;ente  locale o e&#8217; affidata ai soggetti  di  cui  all&#8217;articolo 52,  comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;<br />
b)  la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre  1973, n. 602, se la riscossione coattiva e&#8217; affidata  agli  agenti  della  riscossione  di cui all&#8217;articolo 3 del decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis.   All&#8217;articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a)  al  comma 1,  il  primo  periodo  e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;L&#8217;agente  della  riscossione,  su  richiesta  del contribuente, puo&#8217; concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta&#8217;  dello  stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili&#8221;;<br />
b) il comma 2 e&#8217; abrogato;<br />
c)  al  comma 4-bis,  le parole: &#8220;il fidejussore&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;l&#8217;eventuale fidejussore&#8221;.   2-ter. All&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;1.  Le  disposizioni  dell&#8217;articolo 19  del decreto del Presidente della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.   602,   e  successive modificazioni,  si  applicano  alle  entrate  iscritte  a ruolo dalle amministrazioni  statali,  dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita&#8217;   amministrative   indipendenti   e   dagli  enti  pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia    di    rateizzazione   delle   pene   pecuniarie   di   cui all&#8217;articolo 236,  comma 1,  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115&#8243;;<br />
b) dopo il comma 1 e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano altresi&#8217; alle  restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell&#8217;ente  creditore,  da  comunicare  all&#8217;agente  della  riscossione competente  in  ragione  della  sede  legale  dello stesso ente; tale determinazione  produce  effetti  a  decorrere  dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione&#8221;.   2-quater. All&#8217;articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il  quinto  comma,  e&#8217;  aggiunto  il seguente: &#8220;Se il piego non viene consegnato  personalmente al destinatario dell&#8217;atto, l&#8217;agente postale da&#8217;  notizia  al  destinatario  medesimo  dell&#8217;avvenuta notificazione dell&#8217;atto a mezzo di lettera raccomandata&#8221;.   2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti  di  notifica effettuati, ai sensi dell&#8217;articolo 7 della citata  legge  20 novembre  1982,  n.  890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni    delle    sentenze    gia&#8217;   effettuate,   ai   sensi dell&#8217;articolo 7  della  citata  legge  n.  890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono  la  decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi  e&#8217; stata consegna del piego personalmente al destinatario e se e&#8217; provato che questi non ne ha avuto conoscenza.   3. (Soppresso).   4. (Soppresso).   4-bis.  Al  comma 148 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  le parole: &#8220;1° aprile 2008&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 ottobre 2009&#8243;.   4-ter.  La cartella di pagamento di cui all&#8217;articolo 25 del decreto del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  e successive  modificazioni,  contiene,  altresi&#8217;,  a pena di nullita&#8217;, l&#8217;indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si applicano ai ruoli consegnati  agli  agenti  della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008;  la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle  di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e&#8217; causa di nullita&#8217; delle stesse.   4-quater.  All&#8217;articolo 2,  comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  le  parole  da:  &#8220;in  due rate&#8221; fino a: &#8220;30 settembre  2008&#8243;  sono  sostituite  dalle  seguenti: &#8220;in un&#8217;unica soluzione entro il 30 novembre 2008&#8243;.   4-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui all&#8217;articolo 1, commi 426 e 426-bis,   della   legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive modificazioni,  e  di cui all&#8217;articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel  senso  che le societa&#8217; che hanno aderito alla sanatoria prevista dal  predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004   e   la   maggioranza   del   cui  capitale  sociale  e&#8217;  stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai  fini  della  stessa  sanatoria,  entro  il  30 settembre 2010, le comunicazioni  di  inesigibilita&#8217; relative a tutti i ruoli consegnati fino  al  30 settembre  2007  e, entro tale termine, possono altresi&#8217; integrare  le  comunicazioni  gia&#8217;  presentate,  con riferimento agli stessi  ruoli,  fino  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   4-sexies.  Per  tutte  le  comunicazioni  di  inesigibilita&#8217;, anche integrative,   il   cui   termine  di  presentazione  e&#8217;  fissato  al 30 settembre 2010, il termine previsto dall&#8217;articolo 19, comma 3, del decreto  legislativo  13 aprile  1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2010.   4-septies.  Nei  confronti  della  societa&#8217;  di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le  disposizioni di cui all&#8217;articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 36-</strong>bis.<br />
Proroga  di  termini  per  la definizione di somme dovute da soggetti        residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. All&#8217;articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,  le  parole:  &#8220;31 dicembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 marzo 2008&#8243; e le parole: &#8220;30 per cento&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;10 per cento&#8221;.</em></span> <span style="font-size: small;"><em> 2.  Al  comma 1011 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a)  al primo periodo, le parole: &#8220;30 giugno 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;30 giugno 2008&#8243;;<br />
b) dopo il primo periodo e&#8217; inserito il seguente: &#8220;I contribuenti hanno  la facolta&#8217; di definire la propria posizione di cui al periodo precedente  attraverso  un  unico  versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 37.</strong><br />
<em>Abolizione tassa sui contratti di borsa</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. La tassa sui contratti di borsa e&#8217; soppressa.</span> <span style="font-size: small;"> 2.   Alla  Tabella  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l&#8217;imposta  di registro, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a)  nell&#8217;articolo 8,  il  comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;1. Azioni,  obbligazioni,  altri  titoli  in serie o di massa e relative girate,  titoli  di  Stato  o  garantiti;  atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi  titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 11  della Tariffa, parte prima, e dall&#8217;articolo 2 della Tariffa, parte seconda&#8221;;<br />
b) nell&#8217;articolo 9, comma 1, le parole &#8220;; scritture private anche unilaterali,  comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti  soggetti  alla  tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.  3278,  e  ogni  altra  scrittura  ad  essi  inerente&#8221; sono soppresse.</span> <span style="font-size: small;"> 3.  Alla  Tabella  dell&#8217;allegato  B al decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, concernente l&#8217;imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a)   nell&#8217;articolo 7,   primo  comma,  dopo  le  parole:  &#8220;titoli obbligazionari emessi&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;o garantiti&#8221;;<br />
b) nell&#8217;articolo 7, secondo comma, le parole: &#8220;o la negoziazione&#8221; sono   sostituite   dalle   seguenti:   &#8220;,   la   negoziazione  o  la compravendita&#8221;;<br />
c) nell&#8217;articolo 15, il secondo comma e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Atti,  documenti  e  registri  relativi  al  movimento,  a qualsiasi titolo,  e  alla  compravendita  di  valute  e  di valori in moneta o verghe&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> 4.  Il  regio  decreto  30 dicembre  1923,  n.  3278,  e il decreto legislativo  21 novembre  1997,  n.  435,  e  successive disposizioni modificative  e integrative, nonche&#8217; l&#8217;articolo 34, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 4-bis.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall&#8217;attuazione  del presente  articolo,  determinate  in  2,7 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno  2008,  si  provvede  con  le  maggiori  entrate  derivanti dall&#8217;articolo 36, comma 2-bis. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 37</strong>-bis.<br />
Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Al comma 217 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e&#8217;  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: &#8220;Limitatamente all&#8217;anno    2008,   la   dichiarazione   prevista   dal   comma 3-bis dell&#8217;articolo 4  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e&#8217; trasmessa entro il 31 maggio 2008&#8243;.   2.  All&#8217;articolo 2  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a)  al  comma 539,  dopo le parole: &#8220;lavoratrici donne rientranti nella  definizione  di lavoratore svantaggiato di cui all&#8217;articolo 2, lettera f),&#8221;  sono  inserite le seguenti: &#8220;punto XI,&#8221; ed e&#8217; aggiunto, in  fine,  il seguente periodo: &#8220;Il credito d&#8217;imposta e&#8217; concesso nel rispetto   delle   condizioni   e  dei  limiti  previsti  dal  citato regolamento (CE) n. 2204/2002&#8243;;<br />
b) il comma 548 e&#8217; abrogato. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 37</strong>-ter.<br />
Modifica all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.                                  471</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 12,  comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo   18 dicembre   1997,  n.  471,  la  parola:  &#8220;terza&#8221;  e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;quarta&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 38</strong>.<br />
<em>Proroga della riduzione dell&#8217;accisa sul gas per uso industriale</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano  le  disposizioni  in materia di aliquota di accisa sul gas naturale  per  combustione per uso industriale, di cui all&#8217;articolo 4 del   decreto-legge   1° ottobre   2001,   n.  356,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall&#8217;attuazione  del comma 1,  pari a 60 milioni di euro per l&#8217;anno 2008 e a 12 milioni di euro per l&#8217;anno 2010, si provvede:<br />
a)  per  l&#8217;anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate  derivanti  dall&#8217;articolo 36,  comma 2-bis,  e,  quanto  a 40 milioni     di    euro,    mediante    utilizzo    della    riduzione dell&#8217;autorizzazione  di spesa relativa al fondo per la competitivita&#8217; e   lo   sviluppo  di  cui  all&#8217;articolo 1,  comma 841,  della  legge 27 dicembre  2006,  n.  296, disposta dall&#8217;articolo 29, comma 11, del presente decreto;<br />
b)  per l&#8217;anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall&#8217;articolo 36, comma 2-bis.   1-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si  applicano  le  disposizioni  in  materia di accisa concernenti le agevolazioni  sul  gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle  frazioni  parzialmente  non  metanizzate  dei comuni ricadenti nella  zona climatica E, di cui all&#8217;articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.   1-quater.   Alla  copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dal comma 1-ter  si  provvede  a  valere sulle maggiori entrate derivanti dall&#8217;articolo 38-bis. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 38</strong>-bis.<br />
Notifica  di  sanzioni  relative  a  tasse  automobilistiche  e sulle concessioni  governative  e modifiche all&#8217;articolo 1, comma 37, della                    legge 24 dicembre 2007, n. 244</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. All&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n.  261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.  331,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, nonche&#8217; per gli  atti  di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative&#8221;.   2.  Al  primo  periodo  del  comma 37  dell&#8217;articolo 1  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) la   parola:   &#8220;utilizza&#8221;   e&#8217;   sostituita   dalla  seguente: &#8220;possiede&#8221;;<br />
b) le parole: &#8220;primo periodo,&#8221; sono soppresse. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 39.</strong><br />
<em>Proroghe in materia radiotelevisiva</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo  e,  comunque,  non  oltre  il  31 dicembre  2008, il Dipartimento  per  l&#8217;informazione  e  l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e&#8217;  autorizzato  ad assicurare, nell&#8217;ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  la  prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla  apposita  convenzione  con  la RAI &#8211; Radiotelevisione Italiana S.p.A.</span> <span style="font-size: small;"> 2.   Il   diritto   dei   canali   tematici   satellitari   di  cui all&#8217;articolo 1,  comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  a  percepire  i  contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e&#8217; prorogato all&#8217;annualita&#8217; 2008.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis.  Il termine annuale di cui all&#8217;articolo 44, comma 6, del testo  unico  della  radiotelevisione  di  cui al decreto legislativo 31 luglio  2005, n. 177, limitatamente all&#8217;adempimento degli obblighi introdotti  dall&#8217;articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l&#8217;anno 2008 e&#8217; prorogato di sei mesi.   2-ter.  All&#8217;articolo 6,  comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo  31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo e&#8217; sostituito dal  seguente:  &#8220;Ai fini della verifica annuale dell&#8217;osservanza delle disposizioni   di   cui   all&#8217;articolo 44  svolta  sulla  base  delle comunicazioni  inviate  da  parte dei soggetti obbligati, l&#8217;Autorita&#8217; stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste  di  concessione  di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili    alla   responsabilita&#8217;   editoriale   di   emittenti televisive,   fornitori   di  contenuti  televisivi  e  fornitori  di programmi  in  pay-per-view,  indipendentemente  dalla codifica delle trasmissioni,  che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai  ricavi  da  pubblicita&#8217;,  da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti   e   convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,  da provvidenze  pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all&#8217;1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto  dell&#8217;effettiva  disponibilita&#8217;  delle  opere  in questione sul mercato&#8221;.   2-quater.  Il  regolamento  di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, secondo periodo,  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, e&#8217; adottato  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   2-quinquies.  All&#8217;articolo 44,  comma 3, terzo e sesto periodo, del testo  unico  di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive  modificazioni, le parole: &#8220;negli ultimi cinque anni&#8221; sono soppresse. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 40.</strong><br />
<em>Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti                                locali</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.   Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  l&#8217;effettuazione  dei pagamenti   di   cui   all&#8217;articolo 24,  comma 1,  del  decreto-legge 1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e&#8217; rinviato al 31 dicembre 2008.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  la liquidazione delle transazioni   di  cui  all&#8217;articolo 24,  comma 3,  del  decreto-legge 1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e&#8217; rinviato al 31 dicembre 2008.</span> <span style="font-size: small;"> 3.   Resta   fermo   il  termine  del  31 dicembre  2007  stabilito dall&#8217;articolo 24   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,  n.  159, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l&#8217;effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre  2007  a  valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 3-bis.  All&#8217;articolo 24  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1:<br />
1)  dopo  il  primo  periodo  e&#8217;  inserito il seguente: &#8220;Per le medesime finalita&#8217; di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,  e&#8217;  trasferita  una  somma  pari  a  5  milioni  di  euro  per l&#8217;effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008&#8243;;<br />
2) al secondo periodo, le parole: &#8220;Detta somma sara&#8217; ripartita&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Dette somme saranno ripartite&#8221;;<br />
b) al  comma 2,  dopo le parole: &#8220;31 dicembre 2007&#8243; sono inserite le   seguenti:   &#8220;dagli  enti  che  abbiano  deliberato  il  dissesto successivamente   al  31 dicembre  2002,  ed  entro  il  termine  del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,&#8221;;<br />
c) al  comma 3,  le  parole: &#8220;la somma di cui al comma 1 rientra&#8221; sono   sostituite  dalle  seguenti:  &#8220;le  somme  di  cui  al  comma 1 rientrano&#8221;.   3-ter.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del comma 3-bis, pari a 5   milioni   di   euro   per   l&#8217;anno  2008,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero dell&#8217;interno. </em></span> <span style="font-size: small;"> 4.  Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all&#8217;articolo 268-bis del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e&#8217; disposta l&#8217;erogazione di  10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all&#8217;articolo 24, comma 1,  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate  all&#8217;organo  straordinario di liquidazione dell&#8217;ente e sono ripartite  proporzionalmente  alla  differenza fra la massa passiva e fra   la   massa   attiva   risultante   da  apposita  certificazione sottoscritta  dall&#8217;OSL,  dal  sindaco  e dal responsabile finanziario dell&#8217;ente,  da  inoltrare  al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze entro  10  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 4-bis. All&#8217;articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;32-bis.  Le  regioni  a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalita&#8217; di cui ai commi da 23 a 29.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo  del  presente  comma entro  la  data  del 30 giugno 2008, la riduzione  del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong>Art. 40</strong>-bis.<br />
<em>Proroga di termini in materia di patto di stabilita&#8217;</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 1,  commi 667  e  686, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e&#8217;  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: &#8220;Per il patto  relativo  all&#8217;anno 2007 la certificazione e&#8217; prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008&#8243;.   2.  Tutti  i termini previsti all&#8217;articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692,  sono  prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita&#8217; interno relativo all&#8217;anno 2007. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 41.</strong><br />
<em>Modifica  all&#8217;articolo 35  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223,</em> convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  <em> Alla lettera b) del comma 26-quater dell&#8217;articolo 35, </em> del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, le parole: &#8220;prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli  atti  redatti  dai  dipendenti  gia&#8217;  soggetti  alla specifica sorveglianza  di  cui  all&#8217;articolo 100,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43&#8243;.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 41</strong>-bis.<br />
<em>Efficacia del comma 263 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,                                n. 244</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Fino  al  1° gennaio  2009  non  si  applica  il  comma 263 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 42.</strong><br />
<em>Modalita&#8217;    di    applicazione    dell&#8217;articolo 2,    comma 39,    e    dell&#8217;articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Dopo  il  comma 39  dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e&#8217; inserito il seguente:<br />
&#8220;39-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 39  si  applicano  a decorrere dal parere della Banca centrale europea&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> 2.  All&#8217;articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo  le  parole:  &#8220;sulla  spesa,&#8221;  sono  inserite le seguenti: &#8221; nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 2-bis.  Al  comma 132  dell&#8217;articolo 1  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) le  parole:  &#8220;Nel  limite  massimo di 500.000 euro annui&#8221; sono soppresse;<br />
b) l&#8217;ultimo periodo e&#8217; soppresso.   2-ter.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del comma 2-bis, pari a 26  milioni  di euro a decorrere dall&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di parte corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della solidarieta&#8217; sociale. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 42</strong>-bis.<br />
<em>Applicazione dell&#8217;articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007,                                n. 244</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  si applicano a decorrere dalle elezioni successive  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 43.</strong><br />
<em>Accantonamenti</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell&#8217;articolo 1,  comma 758,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, sono   mantenute  in  bilancio  nel  conto  dei  residui  per  essere utilizzate nell&#8217;esercizio successivo.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.  All&#8217;articolo 1,  comma 796,  lettera a), primo periodo, della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, sono aggiunte, in fine, le parole:  &#8220;,  preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 44.</strong><br />
<em>Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche</em> e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Fino  al  31 dicembre  2008,  ai  fini  dell&#8217;applicazione delle sanzioni   amministrative   previste   dall&#8217;articolo 11  del  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte  anche  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, e&#8217; considerato violazione dell&#8217;obbligo di risposta, di  cui  all&#8217;articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322  del  1989,  esclusivamente  il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.   Al   fine   di   consentire   la  stima  dell&#8217;impatto sull&#8217;indebitamento  netto  e  sul debito pubblico delle operazioni di partenariato  pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti   nelle   tipologie   indicate   dalla  decisione  Eurostat dell&#8217;11 febbraio   2004,   le   stazioni  appaltanti  sono  tenute  a comunicare  all&#8217;Unita&#8217;  tecnica  finanza di progetto della Presidenza del   Consiglio   dei   Ministri  le  informazioni  relative  a  tali operazioni,  secondo  modalita&#8217;  e  termini  indicati  in un&#8217;apposita circolare   da   emanarsi   d&#8217;intesa   con  l&#8217;Istituto  nazionale  di statistica.  Dall&#8217;attuazione  del  presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 44</strong>-bis.<br />
<em>Misure  in  tema di disponibilita&#8217; finanziaria per il funzionamento e l&#8217;attivita&#8217;  istituzionale del comitato centrale per l&#8217;Albo nazionale                        degli autotrasportatori</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell&#8217;elenco   n.  1  allegato,  al  numero  16  Ministero  dei trasporti, le parole: &#8220;legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63&#8243; sono soppresse;<br />
b) all&#8217;articolo 3,  comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  &#8220;e  la  contabilita&#8217; speciale intestata al comitato centrale per   l&#8217;Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  per  le  spese  di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Capo III</strong><br />
DISPOSIZIONI VARIE<br />
<strong>Art. 45.</strong><br />
<em>Cinque  per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche</em> nonche&#8217; di fondazioni nazionali di carattere culturale</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Al comma 5 dell&#8217;articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) alla lettera a) </em> sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, nonche&#8217; delle fondazioni nazionali di carattere culturale&#8221;;<br />
<em> b) e&#8217; aggiunta, in fine, la seguente lettera:<br />
&#8220;c-bis)   sostegno   alle  associazioni  sportive  dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge&#8221;.   1-bis.  Alla  lettera a) del comma 1234 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, nonche&#8217; delle fondazioni nazionali di carattere culturale&#8221;.   1-ter.  Le  autorizzazioni di spesa di cui all&#8217;articolo 3, comma 8, della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  e  di cui all&#8217;articolo 1, comma 1237,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per  le  finalita&#8217;  di  cui  al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere,  pari  a 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2008, relativamente alla finalita&#8217;  di  cui  al  comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2009,  relativamente  alla  finalita&#8217;  di cui al comma 1, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di   parte   corrente   dello   stato  di  previsione  del  Ministero dell&#8217;economia   e   delle   finanze   per  l&#8217;anno  2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2008, l&#8217;accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero,  e,  quanto  a 5 milioni  di  euro  per  l&#8217;anno  2009,  l&#8217;accantonamento  relativo  al Ministero della solidarieta&#8217; sociale. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 46.</strong><br />
<em>Disposizioni  in favore di inabili</em> e proroga di termini per                                 tariffe sociali</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  All&#8217;articolo 8  della  legge  12 giugno 1984, n. 222,           dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:<br />
&#8220;1-bis.  L&#8217;attivita&#8217; svolta con finalita&#8217; terapeutica dai           figli  riconosciuti  inabili, secondo la definizione di cui           al   comma 1   con   orario   non  superiore  alle  25  ore           settimanali,  presso  le  cooperative  sociali  di cui alla           legge  8 novembre  1991,  n. 381, o presso datori di lavoro           che   assumono  i  predetti  soggetti  con  convenzioni  di           integrazione lavorativa, di cui all&#8217;articolo 11 della legge           12 marzo  1999,  n.  68,  <em> con contratti di formazione e           lavoro,   con   contratti   di   apprendistato   o  con  le           agevolazioni  previste  per le assunzioni di disoccupati di           lunga   durata </em> non  preclude  il  conseguimento  delle           prestazioni  di  cui  al citato articolo 22, comma 1, della           legge 21 luglio 1965, n. 903.</span> <span style="font-size: small;"> 1-ter.  L&#8217;importo  del  trattamento economico corrisposto           dai  datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non           puo&#8217;  essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni           a   carico  dell&#8217;assicurazione  generale  obbligatoria  per           l&#8217;invalidita&#8217;,  la  vecchiaia  ed i superstiti incrementato           del 30 per cento.</span> <span style="font-size: small;"> 1-quater.  La finalita&#8217; terapeutica dell&#8217;attivita&#8217; svolta           ai  sensi  del comma 1-bis e&#8217; accertata dall&#8217;ente erogatore           della pensione ai superstiti.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-quinquies.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del           presente  articolo,  valutato  in 5 milioni di euro annui a           decorrere  dall&#8217;anno  2008 si provvede quanto a 1,2 milioni           di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008 e 2009, mediante           corrispondente  riduzione  dell&#8217;autorizzazione  di spesa di           cui   al   comma 5   dell&#8217;articolo 10   del   decreto-legge           29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con modificazioni,           dalla  legge  27 dicembre  2004,  n.  307,  e, quanto a 3,8           milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5           milioni  di  euro  a  decorrere  dall&#8217;anno  2010,  mediante           corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai           fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell&#8217;ambito del           fondo  speciale di parte corrente dello stato di previsione           del  Ministero  dell&#8217;economia  e  delle  finanze per l&#8217;anno           2008,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando, quanto a 3,8           milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2           milioni    di    euro    a    decorrere   dall&#8217;anno   2010,           l&#8217;accantonamento  relativo  al Ministero della solidarieta&#8217;           sociale  e,  quanto  a  0,8  milioni  di  euro  a decorrere           dall&#8217;anno  2010, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero del           lavoro e della previdenza sociale.             1-sexies.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza           sociale  provvede  al  monitoraggio  degli  oneri di cui al           presente   articolo,   anche   ai  fini  dell&#8217;adozione  dei           provvedimenti   correttivi   di   cui  all&#8217;articolo 11-ter,           comma 7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive           modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati,  ai sensi           dell&#8217;articolo 7,  secondo  comma,  numero  2), della citata           legge  n.  468  del  1978, prima dell&#8217;entrata in vigore dei           provvedimenti   di   cui   al   periodo   precedente,  sono           tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  di           apposite relazioni illustrative&#8221;.             1-bis.   Il   termine   per   l&#8217;emanazione   del  decreto           interministeriale  di  cui all&#8217;articolo 1, comma 375, della           legge  23 dicembre  2005, n. 266, e&#8217; differito al 30 giugno           2008.  Entro  lo  stesso  termine, con decreto del Ministro           dello   sviluppo   economico,   d&#8217;intesa   con  i  Ministri           dell&#8217;economia e delle finanze, della solidarieta&#8217; sociale e           delle  politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al           citato  comma 375  dell&#8217;articolo 1  della  legge n. 266 del           2005 si applicano anche al settore del gas naturale. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 46</strong>-bis.<br />
Modifica all&#8217;articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n.                                  296</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 1,  comma 1250,  secondo  periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  &#8220;adottate da enti locali e imprese&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong> Art. 47.</strong><br />
<em>Modifiche  all&#8217;articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.                                  244</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Al  comma 24  dell&#8217;articolo 3  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: <em> &#8220;a  decorrere  dal  1° agosto  2008 </em>e,  conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, <em> entro il 31 luglio 2008 </em>,  siano  stati  assunti  i  relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di  assunzione  di responsabilita&#8217; di cui al comma 29 dell&#8217;articolo 1 della   legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  da  parte  dei  soggetti beneficiari non di diritto pubblico&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  Il  secondo  periodo  del  comma 24 dell&#8217;articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e&#8217; soppresso.</span> <span style="font-size: small;"> 3.  All&#8217;onere  recato  dal  presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l&#8217;anno 2008 e 7 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, si provvede quanto  a  5  milioni di euro per l&#8217;anno 2008 e 4 milioni di euro per l&#8217;anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e  quanto a 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2008 e 3 milioni di euro per l&#8217;anno  2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale  2008-2010,  nell&#8217;ambito  del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221;   della  missione  &#8220;Fondi  da  ripartire&#8221;  nello  stato  di previsione  del  Ministero  dell&#8217;economia  e delle finanze per l&#8217;anno 2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero medesimo. </span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong>Art. 47</strong>-bis.<br />
<em>Sospensione  di  termini per l&#8217;adempimento di obblighi contributivi e               fiscali da parte di enti non commerciali</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  E&#8217;  ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 2009 il termine gia&#8217;   prorogato   al   31 dicembre   2008   dal  primo  periodo  del comma 8-quinquies dell&#8217;articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.   17.   A  tal  fine  il  limite  di  spesa  di  cui  al  medesimo comma 8-quinquies  e&#8217; incrementato per l&#8217;anno 2008 di 700.000 euro ed e&#8217;  autorizzata  la  spesa di 1,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2009. Al relativo  onere,  pari a 700.000 euro per l&#8217;anno 2008 e a 1,2 milioni di   euro  per  l&#8217;anno  2009,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell&#8217;ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze   e&#8217;   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 47</strong>-ter.<br />
Modifica  all&#8217;articolo 2,  comma 5,  della legge 27 dicembre 2007, n.                                  244</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Le  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  del  comma 5 dell&#8217;articolo 2  della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per  l&#8217;anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 e&#8217; soppresso. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 47</strong>-quater.<br />
<em>Durata in carica dei membri delle autorita&#8217; indipendenti</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Nelle  more dell&#8217;approvazione della legge di riordino delle autorita&#8217;  indipendenti,  la  durata  in  carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le societa&#8217; e la borsa, di cui all&#8217;articolo 1,  terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni,  del  Garante  per  la protezione dei dati personali  di cui all&#8217;articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e  dell&#8217;Autorita&#8217;  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici  di  lavori,  servizi e forniture, di cui all&#8217;articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  e&#8217;  equiparata  a  quella del presidente e dei membri delle autorita&#8217; istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  con  decorrenza dalla data del decreto  di  nomina.  Gli  incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 47</strong>-quinquies.<br />
<em>Modifica  all&#8217;articolo 2,  comma 488 della legge 24 dicembre 2007, n.                                  244</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e&#8217;  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: &#8220;Nel rispetto del limite  del  7  per cento dei fondi disponibili, l&#8217;Istituto nazionale per  l&#8217;assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL) e&#8217; autorizzato   a   procedere   in  forma  diretta  alla  realizzazione dell&#8217;investimento  relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato   di   Napoli  secondo  le  modalita&#8217;  di  cui  all&#8217;articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296&#8243;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 48.</strong><br />
<em>Riassegnazione di risorse</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1. All&#8217;articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le   parole:  &#8220;sono  riassegnate&#8221;  sono  sostituite  dalle  seguenti: &#8220;possono essere riassegnate anche nell&#8217;esercizio successivo&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 1-bis.   Le   entrate  di  cui  all&#8217;articolo 148  della  legge 23 dicembre  2000,  n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non  impegnate  nel  corso dell&#8217;anno 2007, permangono per l&#8217;anno 2008 nelle   disponibilita&#8217;  del  fondo  di  cui  al  comma 2  del  citato articolo 148  sul  capitolo  di  bilancio  numero 1650 dello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il  Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da   rendere   indisponibili   sulle  contabilita&#8217;  speciali  di  cui all&#8217;articolo 5-ter   del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai  fini della loro destinazione, per l&#8217;anno 2008, alle voci di spesa confluite,   ai   sensi   dell&#8217;articolo 1,   comma 601,  della  legge 27 dicembre  2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati &#8220;Fondo per  il  funzionamento  delle istituzioni scolastiche&#8221; iscritti nello stato  di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte  alle  esigenze  delle istituzioni scolastiche sono consentite anche  la  riallocazione,  tramite  giro  fondi,  tra le contabilita&#8217; speciali    intestate    agli   uffici   scolastici   provinciali   e l&#8217;assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.<br />
1-quater.  All&#8217;articolo 2,  comma 554,  lettera d),  primo periodo, della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: &#8220;, nonche&#8217; programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni&#8221;. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 49.</strong><br />
<em>Partecipazione  italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e                         Banche internazionali</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Le  disposizioni  relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente   &#8220;Partecipazione   italiana  alla  ricostituzione  delle risorse  di  Fondi  e  Banche internazionali&#8221;, entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.</span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 49</strong>-bis.<br />
<em>Celebrazioni   del   sessantesimo  anniversario  della  Dichiarazione                   universale dei diritti dell&#8217;uomo</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  La  promozione  e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni  per la celebrazione della ricorrenza, nell&#8217;anno 2008, del  sessantesimo  anniversario  della  Dichiarazione  universale dei diritti   dell&#8217;uomo,   nel   quadro   delle   attivita&#8217;   patrocinate dall&#8217;Organizzazione  delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da  istituire  nel  medesimo  anno,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Ministero degli affari esteri.    2.  Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non e&#8217; corrisposto alcun emolumento, indennita&#8217; o rimborso spese.   3.  All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del presente articolo, pari a   1   milione  di  euro  per  l&#8217;anno  2008,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell&#8217;ambito del fondo speciale di parte corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"> <strong>Art. 49</strong>-ter.<br />
Equiparazione  della  Croce  Rossa  Italiana  alle  organizzazioni di                             volontariato</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Ai  fini  dell&#8217;iscrizione  nei  registri  regionali  delle organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  al  registro  delle  associazioni  e  degli  enti  che svolgono attivita&#8217;    a    favore   degli   immigrati   istituito   ai   sensi dell&#8217;articolo 52  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel  registro  nazionale  delle associazioni di promozione sociale di cui  alla  legge  7 dicembre 2000, n. 383, nonche&#8217; per l&#8217;accesso alle convenzioni  per le attivita&#8217; di promozione e donazione del sangue di cui  alla  legge  21 ottobre  2005,  n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente  ai  servizi  in  essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo  necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del  personale  precario  gia&#8217;  previste dall&#8217;articolo 2, commi 366 e 367,  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  e&#8217;  equiparata alle organizzazioni di volontariato. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 50.</strong><br />
<em>Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Al  comma 1 dell&#8217;articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) le  parole:  &#8220;per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007&#8243;  sono sostituite  dalle seguenti: &#8220;per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009&#8243;;<br />
b) e&#8217;  aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Gli interventi di cui  al  presente  comma possono  essere rifinanziati, per uno o piu&#8217; degli   anni   considerati   dal   bilancio   pluriennale,  ai  sensi dell&#8217;articolo 11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni&#8221;.</span> <span style="font-size: small;"> 2.  All&#8217;onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e  2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo  per  interventi  strutturali di politica economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</span> <span style="font-size: small;"> 3.  Per  la  determinazione  dei  limiti di reddito previsti per il riconoscimento  dell&#8217;assegno  sociale di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, della  legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche&#8217; della pensione sociale di cui  all&#8217;articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall&#8217;articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall&#8217;articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.</span> <span style="font-size: small;"> 4.  Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.</span> <span style="font-size: small;"> 5.  Agli  oneri derivanti dall&#8217;attuazione dei commi 3 e 4, valutati in  1.750.000  euro  per l&#8217;anno 2007, in 5.000.000 di euro per l&#8217;anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall&#8217;anno 2009, si provvede:<br />
a) per   l&#8217;anno  2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009, nell&#8217;ambito dell&#8217;unita&#8217; previsionale di base di parte corrente &#8220;Fondo speciale&#8221;  dello  stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze per l&#8217;anno 2007, utilizzando parte dell&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero;<br />
b) per   l&#8217;anno  2008  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009, nell&#8217;ambito dell&#8217;unita&#8217; previsionale di base di parte corrente &#8220;Fondo speciale&#8221;  dello  stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno  2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell&#8217;accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per  l&#8217;importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti  relativi al Ministero della solidarieta&#8217; sociale e al Ministero   della  salute  e,  per  l&#8217;importo  di  euro  866.000,  la proiezione   di   parte  dell&#8217;accantonamento  relativo  al  Ministero dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca;<br />
c) per   l&#8217;anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009, nell&#8217;ambito dell&#8217;unita&#8217; previsionale di base di parte corrente &#8220;Fondo speciale&#8221;  dello  stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle  finanze  per  l&#8217;anno  2007, utilizzando, per l&#8217;importo di euro 903.000   e   di   euro  1.215.000,  la  proiezione  di  parte  degli accantonamenti  relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attivita&#8217;  culturali  e al Ministero dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e,  per  l&#8217;importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli  accantonamenti  relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarieta&#8217; sociale.</span> <span style="font-size: small;"> 6.  Il  Ministro  dell&#8217;economia  e  delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</span> <span style="font-size: small;"> 7.   Il   Ministro   dell&#8217;economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell&#8217;adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all&#8217;articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni.    Gli    eventuali    decreti    emanati   ai   sensi dell&#8217;articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  prima  della  data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle  misure  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma sono tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite relazioni illustrative.</span> <span style="font-size: small;"> <em> 7-bis.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri procede alle operazioni  necessarie  per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine e&#8217; autorizzata la spesa di 900.000 euro  per  l&#8217;anno  2008.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del Fondo per interventi strutturali  di  politica economica, di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004,  n. 307. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Art. 51.</strong><br />
<em> Trattamento di fine rapporto</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Le  risorse  di  cui  all&#8217;articolo 1,  comma 758,  della  legge 27 dicembre  2006,  n. 296, concernenti il &#8220;Fondo per l&#8217;erogazione ai lavoratori  dipendenti  del  settore  privato dei trattamenti di fine rapporto  di  cui  all&#8217;articolo 2120 del codice civile&#8221;, destinate al finanziamento  degli  interventi  di  cui all&#8217;elenco 1 della medesima legge,  sono  versate  dall&#8217;I.N.P.S.  all&#8217;apposito  capitolo  n. 3331 dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato. </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 51</strong>-bis.<br />
Rimborsi di spese elettorali</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  Il  termine  di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, terzo periodo, della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  per  la  presentazione della richiesta  dei  rimborsi  delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi  il  9  e  il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati  e  del  Senato  della Repubblica e&#8217; differito al trentesimo giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.   2.  Le  quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito  della  richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte  in  un&#8217;unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data  di  scadenza  del termine differito di cui al medesimo comma 1. L&#8217;erogazione  delle  successive quote ha luogo alle scadenze previste dall&#8217;articolo 1,  comma 6,  della  legge  3 giugno  1999,  n.  157, e successive modificazioni.   3.  All&#8217;attuazione  del  presente  articolo si provvede nell&#8217;ambito delle  risorse  finanziarie  gia&#8217;  previste  a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 51</strong>-ter.<br />
<em>Proroga  delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino        delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  All&#8217;articolo 4,  comma 4,  del decreto legislativo 4 maggio 2001,  n.  207,  e  successive modificazioni, le parole: &#8220;31 dicembre 2007&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;31 dicembre 2008&#8243;.   2.  All&#8217;onere  derivante  dall&#8217;applicazione  del  comma 1, pari a 2 milioni  di euro per l&#8217;anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell&#8217;ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello stato  di  previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 51</strong>-quater.<br />
<em>Disposizioni  in  materia  di incentivi per il programma nazionale di   razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio</em></span></div>
<p><span style="font-size: small;"> <em> 1.  L&#8217;incentivo  concesso  in attuazione delle finalita&#8217; di cui alla  lettera a) del comma 2 dell&#8217;articolo 12 della legge 12 dicembre 2002,  n.  273, e&#8217; corrisposto con le modalita&#8217; di cui al decreto del Ministro delle attivita&#8217; produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.   36  del  13 febbraio  2006,  fatto  salvo l&#8217;accertamento   tramite   istruttoria  tecnica  del  rispetto  della garanzia    patrimoniale   dei   creditori   dell&#8217;impresa,   di   cui all&#8217;articolo 2740 del codice civile. </em></span> <span style="font-size: small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> Art. 52.</strong><br />
Entrata in vigore</span></div>
<p><span style="font-size: small;"> 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.      <a href="http://www.parlamento.it/leggi/08031l.htm#indice"> </a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.parlamento.it/leggi/08031l.htm#indice"><img src="http://www.parlamento.it/img/indice.gif" border="0" alt="Ritorno all'indice" /></a></span></p>
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